Enciclopedia giuridica

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Trattato di Maastricht (1992)

Trattato (7 febbraio 1992) di struttura molto complessa, integrato da 18 Protocolli e 33 dichiarazioni nel quale sono confluiti non soltanto i due Trattati sull’Unione politica e sull’Unione economica e monetaria, ma anche parte dell’Atto unico ed i Trattati istitutivi della Comunità europea debitamente modificati. Il Trattato è composto di sette titoli; il primo detta le disposizioni comuni; il secondo contiene le disposizioni che modificano il Trattato Cee per creare la Comunità europea; il terzo ed il quarto contengono invece, le disposizioni che modificano i Trattati Ceca ed Euratom; il quinto è dedicato alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (rinvio); il sesto alle disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni; il settimo stabilisce le disposizioni finali. Quanto ai rapporti tra il Trattato dell’Unione ed i Trattati istitutivi della Cee (v.), viene posto il principio in base al quale, a parte le singole disposizioni specifiche e quelle finali, il primo non pregiudica in alcun modo ne´ i secondi, ne´ i trattati, ed gli atti successivi che li hanno modificati o completati. Quanto alla procedura di modifica del Trattato dell’Unione, che è stata unificata con quella relativa ai tre Trattati istitutivi, ogni Stato membro o la Commissione della Cee (v.) può sottoporre al Consiglio progetti volti a modificare i trattati su cui è fondata l’Unione. Se il Consiglio esprime parere favorevole (dopo aver consultato il Parlamento europeo e se del caso la Commissione), viene convocata la conferenza intergovernativa al fine di fissare di comune accordo gli emendamenti da apportare. Anche le procedure di adesione sono state unificate, ma è restato sempre fermo il limite della riserva a favore dei soli Stati europei; questi devono trasmettere la propria domanda al Consiglio che delibera all’unanimità previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia, invece, a maggioranza. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti ai Trattati posti a fondamento dell’Unione, sono oggetto di un apposito accordo fra Stati membri e Stati richiedenti; tale accordo a sua volta, dovrà essere ratificato da tutti gli Stati contraenti in conformità con le rispettive norme costituzionali. Il Trattato sull’Unione ha, infine, una durata illimitata e non è prevista alcuna possibilità di recesso.


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