diplomazia ad hoc: agenti diplomatici che rappresentano a titolo temporaneo uno Stato nelle sue relazioni esterne, per l’assolvimento di compiti speciali. Alla luce della prassi internazionale si ritiene che la missione diplomatica ad hoc possa svolgere il compito specifico assegnatole, solo su consenso dello Stato verso il quale la missione è diretta. In assenza dell’obbligo dello Stato inviante di richiedere il gradimento dello Stato ricevente per il Capo missione, incombe comunque allo Stato di invio un obbligo di notifica dei nomi dei componenti della missione e le relative qualifiche. Alla diplomazia diplomazia, cioè agli organi ed alle persone inserite in missioni speciali, la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sulle missioni speciali, estende le immunità ed i privilegi previsti per i diplomatici permanenti, rispettivamente: inviolabilità personale e immunità dalla giurisdizione. La prassi internazionale sembra invece orientata nel senso che le immunità degli agenti speciali debbano risultare da un accordo, anche tacito, tra Stato inviante e Stato ricevente (v. caso Tabatabai, Corte Suprema federale tedesca, sentenza 27 febbraio 1984).
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