imbarcazione da diporto: è classificata tale, ai sensi della l. 11 febbraio 1971, n. 50, ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto avente stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate e di lunghezza superiore a 5 metri e comunque con motore di potenza superiore a 20 cavalli. Le imbarcazioni diporto a vela devono avere una superficie velica complessivamente superiore a 14 metri quadrati. Tutte le imbarcazioni da diporto sono soggette all’obbligo di immatricolazione presso appositi registri tenuti dagli organi periferici dell’amministrazione marittima. Le imbarcazioni che hanno dimensioni e caratteristiche di potenza installata inferiori a quelle delle imbarcazioni da diporto sono denominate natanti da diporto, e sono esentate dall’obbligo di iscrizione ai registri suddetti.
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