Sistema organizzativo istituito nell’ambito della Presidenza del Consiglio (v. Consiglio dei ministri, presidenza del dipartimento), di alcuni ministeri, ovvero di una amministrazione. Qualunque definizione di dipartimento risulta comunque imprecisa, trattandosi di figura dai contorni non ben definiti. Il dipartimento presso la Presidenza del Consiglio è istituito con decreto del Presidente del Consiglio che ne determina competenze e organizzazione. Composto da una pluralità di uffici con compiti propri, svolge gli adempimenti relativi alle funzioni attribuite al Segretario generale della Presidenza del Consiglio da cui dipende il capo del dipartimento stesso. I dipartimenti possono altresì essere posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, per svolgere i compiti loro affidati. In tal caso, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del ministro interessato (art. 21 l. n. 400 del 1988). I capi di questi dipartimenti durano in carica fino all’insediamento del nuovo Governo e sono scelti fra gli avvocati dello Stato, i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, i dirigenti superiori dello Stato, i professori universitari ordinari in servizio (art. 28 l. n. 400 cit.). In particolare, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, è istituito il dipartimento per l’informazione e l’editoria, in sostituzione della direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 26 l. n. 400 cit.). Con d.p.c.m. n. 150 del 1990 è inoltre ivi istituito il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. Vi sono ipotesi in cui il termine dipartimento è usato per indicare quella che in sostanza è una direzione generale, con a capo un direttore generale; in altri casi, invece, il dipartimento costituisce organo stabile ed autonomo, presso ministeri, ovvero anche nell’ambito di una amministrazione. Sono così strutture autonome il dipartimento delle dogane presso il Ministero delle finanze; il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nell’ambito del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione della direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena (l. n. 395 del 1990); il dipartimento della pubblica sicurezza, nell’ambito dell’omonima amministrazione, però , e non del Ministero dell’interno (l. n. 121 del 1981 ). (M.C. Covelli).
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