Enciclopedia giuridica

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Accesso



accesso al fondo: v. fondo, accesso al accesso.

accesso alla Banca centrale: termine che identifica l’ammissione delle banche alle operazioni di risconto e di anticipazione della Banca d’Italia.

accesso dell’amministrazione finanziaria: l’accesso in determinati luoghi rappresenta uno dei poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria più rilevanti. Si tratta peraltro di un atto il cui esercizio è in grado di incidere notevolmente su un diritto della persona costituzionalmente riconosciuto, vale a dire l’inviolabilità del domicilio. Sono pertanto richiesti dalla legge alcuni presupposti, volti a garantire un’equa ponderazione del diritto del contribuente con l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a reperire i dati utili per le sue indagini. Per l’accesso in luoghi adibiti ad abitazione è richiesta una autorizzazione rilasciata dal procuratore della Repubblica, ove sussistano gravi indizi di violazioni, e soltanto allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. Ciò peraltro è da intendere nel senso che il giudizio di opportunità del procuratore della Repubblica, che si presenta come un tipico giudizio discrezionale, con cui cioè si ponderano interessi contrastanti, è orientato non soltanto in base alla gravità degli indizi, ma anche in base alla gravità delle violazioni.Per l’accesso nei locali in cui si svolge l’attività d’impresa o di lavoro autonomo occorre una autorizzazione rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono i funzionari che vi procedono; qualora i locali siano destinati anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica; lo scopo richiesto è genericamente indicato come quello di effettuare ispezioni documentali, verificazioni e ricerche, ed ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta o la repressione dell’evasione. In ogni caso peraltro l’accesso nei locali in cui si svolge un’attività professionale dovrà essere eseguito alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Per l’accesso negli istituti di credito v. segreto bancario. Alla fine dell’accesso è redatto un processo verbale di constatazione (v.).


Accessione      |      Accettazione


 
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