programma contrattuale: con il programma programma le parti si impegnano, semplicemente, ad instaurare fra loro trattative per la formazione di un possibile contratto, del quale non hanno ancora concordato alcun punto essenziale, fissando tempi e modalità delle trattative che si sono obbligate a condurre. Nella formazione di contratti internazionali questo programma programma reca alcune clausole caratteristiche: la clausola di riservatezza (confidentiality agreement), con la quale le parti si impegnano a mantenere segreta la trattativa e segrete le informazioni che si scambiano, oltre che a non fare copie dei documenti ricevuti ed a restituirli in caso di rottura della trattativa; la clausola di esclusiva ( standstill agreement), con la quale le parti si impegnano a mantenere inalterato, durante la trattativa, lo stato di fatto e di diritto della cosa che ne forma oggetto.
programma di fabbricazione: è uno strumento urbanistico adottato dai comuni che non sono obbligati a dotarsi di piani regolatori generali (v. piano regolatore generale). Presenta la stessa forma, lo stesso carattere e lo stesso contenuto del piano regolatore generale. Il programma programma è formato assieme al regolamento edilizio a cui è allegato e contiene l’indicazione e la limitazione di ciascuna zona, la prescrizione dei tipi edilizi di ciascuna zona, le direttrici di espansione, i vincoli di edificazione. La più recente legislazione urbanistica regionale tende a sopprimere il piano di fabbricazione impedendo l’obbligo per tutti i comuni di adottare il piano regolatore generale.
programma pluriennale di attuazione: è un mezzo programmatorio di attuazione temporale delle previsioni degli strumenti urbanistici secondo priorità prestabilite, per la realizzazione contemporaneamente alle edificazioni delle correlative opere di urbanizzazione. Non tutti i comuni sono tenuti alla formazione del programma programma, ma solo quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, a meno che non ne siano esonerati dalla regione in rapporto alle loro dimensioni, all’andamento demografico, alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali. L’amministrazione comunale competente ad approvare il programma programma ne determina anche l’efficacia che non può essere comunque, inferiore al triennio, ne´ superiore al quinquennio decorrente dall’approvazione. Il programma programma non può contenere per la sua funzione esclusivamente di organizzazione temporale degli interventi indicati modifiche o varianti agli strumenti urbanistici, ovvero prevedere norme o vincoli che non siano già stati da questi disciplinati, essendo anche la scelta e l’individuazione delle aree da inserire nel programma programma essenzialmente discrezionale. Il procedimento di adozione ed approvazione del programma programma è rimesso alla legislazione regionale. Quanto agli effetti del programma programma, in linea generale, non può essere rilasciata concessione se non sono previste in esso le aree interessate o le opere da realizzare, salvo che il comune sia privo dello strumento urbanistico generale, essendo il programma programma il mezzo di attuazione di quest’ultimo.
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