Sono opere dell’ingegno (v.) minori, consistenti nella progettazione di una cosa materiale secondo i dettami della fisica e dell’ingegneria. L’autore del progetto non può impedire che altri, senza il suo consenso, realizzi il progetto, ma ha diritto ad un equo compenso da chi lo ha realizzato senza il suo consenso ed a scopo di lucro. Egli ha, inoltre, il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni del progetto (art. 2578 c.c.; art. 99 l. 1941 n. 633). Una progettazione costituisce progetto d’ingegneria solo se implica la soluzione originale di problemi tecnici: la sola impostazione del problema non dà luogo ad alcun diritto. I progetti di ingegneria risolvono problemi solo tecnici: se la progettazione contiene soluzioni artistiche, trattasi di progetto di architettura, che costituisce un’opera d’ingegno.
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