Enciclopedia giuridica

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Urbanistica



competenza regionale in materia di urbanistica: la competenza regionale in materia di urbanistica è attribuita sia dal punto di vista legislativo che amministrativo alle regioni (artt. 117 e 118 Cost.). In particolare mentre le regioni a statuto speciale hanno una competenza legislativa esclusiva su tale materia, purche´ esercitata nei limiti generali di legittimità e di merito, nonche´ nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico italiano, quelle a statuto ordinario hanno una potestà legislativa concorrente (o ripartita) soggetta cioè al rispetto dei principi generali imposti dalle leggi statali sulla materia. La Costituzione (v.) prevede, inoltre, una competenza regionale amministrativa in materia di urbanistica, salvo che per quei settori che lo Stato ritenga di competenza esclusivamente locale e che pertanto attribuisce ad altri enti locali subregionali territoriali o meno.

competenza statale in materia di urbanistica: la competenza statale in materia di urbanistica attiene all’individuazione, attraverso l’emanazione di atti di indirizzo e coordinamento, delle linee fondamentali di sviluppo dell’assetto del territorio, sia per identificare i luoghi dove realizzare opere di interesse statale, sia per determinare i principi su cui basare la tutela ambientale ed ecologica del territorio, nonche´ la difesa del suolo. La competenza legislativa statale in materia di urbanistica ha carattere residuale, dovendo limitarsi a dettare i principi fondamentali cui le leggi regionali in materia debbono (se già emanate) o dovranno (per le regioni che ancora non abbiano provveduto) uniformarsi. Tra i settori di competenza statale rientrano anche la tutela del paesaggio e, più propriamente, delle bellezze ambientali, su cui lo Stato esercita, attraverso il Ministro dei beni culturali ed ambientali, il suo potere di direttiva e sostitutivo. Allo Stato è comunque riservata la realizzazione di opere pubbliche di interesse statale. In particolare, l’accertamento della conformità delle opere di competenza delle amministrazioni statali alle norme di pianificazione urbanistica e di edilizia vigenti spetta congiuntamente allo Stato e alle regioni interessate, che vi provvederanno con un atto di intesa, salvo che per quelle opere destinate alla difesa militare. Ove poi la progettazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare da parte degli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato risulti difforme dalle prescrizioni e dai vincoli normativi previsti dai piani urbanistici (v.) ed edilizi, è necessario che l’amministrazione statale promuova un’intesa con le regioni interessate, le quali dovranno sentire preventivamente gli enti locali, nel cui territorio sono previsti gli interventi da realizzare. Nel caso in cui l’intesa non si realizzi, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, da parte delle regioni, del programma di intervento, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, il quale può deliberare che si proceda in difformità delle previsioni degli strumenti urbanistici. La relativa determinazione sarà emanata, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali, nella forma di d.p.r., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro o dei ministri competenti per materia. Analoga procedura è posta in essere per tutte quelle opere, realizzate da altri soggetti, che sorgano sul demanio statale.

pianificazione urbanistica: è il mezzo per disciplinare lo sviluppo e l’assetto del territorio ai fini della localizzazione e della individuazione dei caratteri degli insediamenti umani, nonche´ delle relative infrastrutture. La urbanistica urbanistica si realizza sia attraverso strumenti normativi (legge urbanistica, leggi speciali, regolamenti di esecuzione, regolamento edilizio) sia attraverso il piano regolatore generale (v.), in quanto disciplinante tutto il territorio del comune cui fanno riferimento, o il piano particolareggiato (v.) od attuativo, operante cioè in ambiti più limitati ed in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. Titolari della funzione di urbanistica urbanistica sono principalmente le regioni, nonche´ gli enti territoriali subregionali quali il comune e, in base alla l. 8 agosto 1990, n. 142, la provincia in materia di tutela e difesa del suolo e dell’ambiente.


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