V. associazione sindacale.
sindacati come associazioni complesse: v. associazione, sindacati complessa.
sindacati di comodo: sono quei sindacati di lavoratori costituiti o sostenuti, con mezzi finanziari o di altro genere, dai datori di lavoro o dalle loro associazioni. L’art. 17 dello statuto del lavoratori (e prima ancora la convenzione n. 98 del 1949 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata con la l. 23 marzo 1958, n. 367) vieta la costituzione ed il sostegno di sindacati sindacati, per impedire ai datori ed alle associazioni di datori di lavoro di creare un interlocutore sindacale asservito alla loro volontà . Ne risulterebbe infatti indirettamente compressa la libertà sindacale, dal momento che la presenza e l’azione di tali sindacati riducono l’ambito operativo delle organizzazioni genuine, oltreche´ limitata la stessa libera formazione del consenso dei lavoratori. La violazione della norma in questione non è sanzionata penalmente; contro di essa è esperibile lo speciale procedimento diretto alla repressione della condotta antisindacale (v.) (art. 28 statuto dei lavoratori), nonche´ l’azione civile ordinaria diretta all’accertamento del carattere di comodo del sindacato.
Sinallagma | | | Sindacato azionario |