Enciclopedia giuridica

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Sinallagma

La causa del contratto può essere onerosa o gratuita: entrambe le parti, nel primo caso, sono obbligate l’una nei confronti dell’altra; una sola delle parti, nel secondo caso, assume una obbligazione. Si distingue così fra contratti a titolo oneroso (e sono tali la generalità dei contratti) e contratti a titolo gratuito: la donazione (v.), il comodato (v.), il mandato gratuito (v.), il deposito gratuito (v.), il mutuo (v.) senza interessi. La causa dei primi risiede nello scambio tra le prestazioni delle parti: scambio di cosa con prezzo nella vendita, di cosa con cosa nella permuta (v.), di lavoro con retribuzione nel contratto di lavoro (v.) e così via. L’idea dello scambio tra prestazioni implica quella della loro corrispettività : ciascuna delle parti si obbliga ad una prestazione per avere in cambio la prestazione cui si è obbligata l’altra parte; e ciascuna prestazione è , rispetto all’altra, una controprestazione. Dei contratti a titolo oneroso si parla anche, perciò, come di contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione (o, come si suole dire, trova causa) nella prestazione dell’altra. Si possono individuare diversi schemi causali: do perche´ tu dia (vendita, permuta, mutuo ecc.); do perche´ tu faccia (mandato, appalto, lavoro ecc.); faccio perche´ tu dia (gli stessi contratti dal punto di vista dell’altro contraente); do perche´ tu non faccia (patto di non concorrenza di un imprenditore verso corrispettivo in danaro); non faccio perche´ tu non faccia (patto di non concorrenza reciproca fra imprenditori). Nella terminologia latina, tuttora di uso frequente nei paesi di common law, si parla di contratti do ut des, do ut facias, facio ut des ecc.. Questo rapporto di corrispettività tra le prestazioni è , tradizionalmente, detto sinallagma, con una locuzione tramandata dal code Napole´ on (art. 1102): esprime l’idea di un legame reciproco fra le due prestazioni, di una loro interdipendenza. Il sinallagma risulta dal contratto, ne costituisce la causa (v.) (cosiddetto sinallagma genetico), ma si realizza nella fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna delle parti esegue la propria prestazione (cosiddetto sinallagma funzionale). Solo allora lo scambio previsto dal contratto si compie effettivamente; la funzione economicosinallagmasociale del contratto si attua in concreto. V. anche mutuo di scopo; risoluzione del contratto.

sinallagma funzionale: è il sinallagma che si realizza nella fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna delle parti esegue la propria prestazione.

sinallagma genetico: è la causa (v.) del contratto.


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