Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 367 c.p.). Con tale incriminazione il legislatore ha voluto impedire che la macchina giudiziaria sia fatta lavorare a vuoto. In questo articolo impropriamente si usa il termine di simulazione di reato, perche´ la norma punisce solo la simulazione del delitto, essendo la simulazione di contravvenzione punita dall’art. 370. La simulazione di reato può essere: formale o diretta e reale o indiretta. Nel primo caso si integra la fattispecie criminosa quando si afferma falsamente, con denuncia, querela, richiesta od istanza, anche se anonima o sotto falso nome, essersi verificato un delitto. Nel secondo caso quando si simulano in modo concreto le tracce di un delitto, cioè si fa apparire falsamente che è stato commesso un delitto. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo, per la cui sussistenza l’agente deve essere consapevole di portare a conoscenza, nei modi previsti dalla norma, l’esistenza di un reato che nella realtà non è stato mai commesso e che esiste la possibilità che venga instaurato un procedimento penale per accertarlo.
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