potestà di imposizione: con il nome di imposizione si intende indicare il potere dello Stato di introdurre norme tributarie mediante sue leggi. Si tratta di un potere che deve essere ben distinto rispetto al potere di spettanza dell’Amministrazione finanziaria di applicare le norme tributarie nei confronti di singoli contribuenti. La imposizione ha pertanto un contenuto politico, concretizzandosi nei giudizi di valore emessi dal legislatore riguardo ai tributi da introdurre. Naturalmente ciò non vuol dire che le scelte contenute nella legge siano del tutto libere, essendo previsti alcuni principi di carattere costituzionale cui il legislatore è tenuto a conformarsi (v. riserva di legge e capacità contributiva). Il trasferimento o l’attribuzione del potere legislativo in materia tributaria dallo Stato alle regioni (o altri enti locali) è ammissibile nel rispetto della Costituzione e delle altre leggi statali.
procedimento di imposizione: con l’espressione imposizione si vuole indicare il complesso di atti coordinati e collegati tra di loro posti in essere dall’Amministrazione finanziaria per l’applicazione delle norme tributarie ai singoli contribuenti. All’interno di tale complesso di atti possono distinguersi una fase di accertamento (v.) ed una fase di riscossione (v.) dei tributi e delle eventuali sanzioni. La dottrina prevalente peraltro ritiene che la nozione di imposizione debba essere intesa in senso atecnico ed improprio nel diritto tributario, in quanto non esisterebbe invero un atto finale subordinato procedimentalmente agli altri precedenti. Ad ogni modo la nozione di procedimento mantiene una sua utilità per indicare il collegamento esistente tra i vari atti finalizzati alla
Importazioni | | | Impossibilità sopravvenuta della prestazione |