Ci sono materie per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale, ossia dispone che solo con legge costituzionale si possono regolare determinate materie (così gli artt. 71, 116, 117, 132, 137 Cost.). In altri, numerosi, casi la Costituzione formula semplici riserve di legge, da intendersi come riserva di legge ordinaria (ad esempio, per l’art. 42, comma 3o, Cost., la proprietà privata può essere espropriata nei casi previsti dalla legge): il che significa che date materie, quelle cui si riferisce la riserva di legge, non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge.
riserva di legge in materia tributaria: il principio della riserva di legge è fissato nell’art. 23 della Costituzione, il quale dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Si tratta, secondo una interpretazione più che consolidata, di una riserva relativa, con la quale cioè il legislatore costituente ha scelto di riservare la disciplina fondamentale delle prestazioni patrimoniali imposte al Parlamento, cioè all’organo titolare della funzione di indirizzo politico, lasciando ad atti di normazione secondaria la possibilità di dettare disposizioni di dettaglio e di attuazione nell’ambito dei principi già fissati con l. ordinaria (o con altri aventi forza di legge, e cioè d.l. e d. leg.). Secondo la prevalente dottrina, l’art. 23 Cost. ha la funzione immediata di tutelare interessi generali e, solo in via mediata, quella di tutelare gli interessi dei privati alla libertà e alla proprietà
riserva di legge nel diritto penale: il principio di riserva di legge attiene alla questione delle fonti del diritto penale. In forza di tale principio, di origine illuministica, le fonti del diritto penale sono limitate alla legge, ed agli atti aventi forza di legge. La ratio della riserva di legge va individuata nella necessità di attribuire in via esclusiva il potere di creare norme incriminatrici all’organo deputato dall’ordinamento all’esercizio della funzione legislativa, ossia il Parlamento, organo di natura assembleare e rappresentativa. Ciò in quanto la norma incriminatrice è idonea a limitare la libertà personale del cittadino, ossia il bene più incisivamente tutelato dall’ordinamento. In tal modo, si realizza la tutela di tale bene fondamentale, preservandolo dagli arbitrii del potere giudiziario (il giudice è subordinato alla legge) e del potere esecutivo. Per la norma incriminatrice deve intendersi la norma che delinea il tipo di reato, e che determina la pena prevista per ognuno di essi. La riserva di legge può essere assoluta o relativa. Ev assoluta qualora solo un atto avente forza di legge può prevedere una norma incriminatrice. Ev relativa allorche´ sia consentito delegare a fonti inferiori alla legge la specificazione di taluni elementi costitutivi dell’incriminazione, lasciando all’organo legislativo il potere di fissare le linee fondamentali. Nel nostro ordinamento la riserva di legge va intesa in senso assoluto ancorche´ siano ammissibili integrazioni mediante fonti inferiori relative ad elementi marginali dell’incriminazione (art. 1 c.p.; art. 25 Cost.). La riserva di legge è statale onde non è consentito alle regioni emanare norme penali. Le norme comunitarie non possono essere fonte dirette di norme penali; è necessario una legge statale che recepisca la norma comunitaria. (M. Coliva).
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