Enciclopedia giuridica

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Occupazione

V. anche possesso, acquisto del occupazione.

occupazione acquisitiva: è istituto di creazione giurisprudenziale che configura l’acquisizione a titolo originario del diritto di proprietà di un terreno privato da parte della P.A. senza che vi sia stato un legittimo provvedimento di esproprio. Le sezioni unite della Corte di Cassazione nel 1983 affermavano che la radicale trasformazione del fondo con la sua irreversibile destinazione al fine della costruzione dell’opera pubblica comporta la estinzione dei diritti di proprietà del fondo e la contestuale acquisizione a titolo originario del diritto in capo all’ente costruttore, nel caso in cui l’occupazione sia illegittima per mancanza del decreto di occupazione o per decorso dei termini in relazione ai quali l’occupazione stessa si configura legittima. Le sentenze succedutesi negli anni a seguire hanno tutte confermato e modellato questo istituto. Secondo un’orientamento giurisprudenziale della Cassazione il privato ha diritto in tale evenienza al controvalore del bene espropriato, che non avrebbe quindi natura risarcitoria, ma sarebbe un diritto personale di credito. Si ritiene che causa dell’acquisizione del diritto di proprietà sia la realizzazione dell’opera stessa, per cui l’acquisizione del suolo al regime pubblicistico per effetto della costruzione dell’opera non costituirebbe fatto illecito. La prescrizione del diritto del privato non sarebbe quinquennale, bensì decennale. Su questo aspetto peraltro si registrano tuttora notevoli oscillazioni giurisprudenziali. Le sezioni unite di recente hanno contestato questo orientamento e riaffermato la natura risarcitoria della somma dovuta al privato dall’Amministrazione espropriante (sez.un. 25 novembre 1992, n. 12546), per cui la prescrizione sarebbe quinquennale trattandosi di fatto illecito. Il ragionamento delle sezioni unite si basa anche sul diritto positivo in quanto secondo l’art. 3 l. 27 ottobre 1988, n. 458, il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata ha diritto al risarcimento del danno causato dal provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenze passate in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. V. accessione, occupazione invertita.

occupazione d’azienda: viene tradizionalmente definita come tale la forma di lotta, da parte del lavoratore, costituita dall’entrata (per lo più accompagnata dalla permanenza) nell’azienda, di tutta o di una parte della forza lavoro, con astensione da ogni attività lavorativa; caratteristico anche il protrarsi ininterrotto della presenza in azienda, al di là quindi dell’orario di lavoro. Il tutto è per lo più volto ad impedire una serrata o la chiusura/riduzione dell’attività facente capo all’azienda. Il libro II, titolo VIII, capo I del c.p., punisce, all’art. 508 (tra i delitti contro l’economia pubblica), con la reclusione fino a tre anni e la multa non inferiore a duecentomila lire la condotta di chiunque, al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale. Nonostante parte della dottrina e della stessa giurisprudenza abbiano ritenuto abrogata o inapplicabile la disposizione citata (considerata espressione dello stato corporativo fascista), la Corte Costituzionale è decisa a ritenerla legittima; ci si chiede dunque quando l’occupazione occupazione integri la previsione dell’art. 508, comma 1o, c.p.. Innanzitutto l’occupazione occupazione durante l’orario di lavoro è senz’altro coperta dal diritto di sciopero, così come quella che si protragga oltre tale orario per ragioni inerenti a facoltà dei lavoratori (ad es., assemblea ex art. 20 statuto dei lavoratori). Per quanto attiene all’occupazione occupazione vera e propria, si noterà come il dolo specifico richiesto dall’art. 508, comma 1o, c.p. (con il solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro) esclude la maggior parte delle condotte dall’ambito penale, essendo evidente che l’elemento internazionale è quasi sempre diverso rispetto a quello previsto, se non addirittura opposto (come si è già detto, infatti, con l’occupazione occupazione i lavoratori vogliono per lo più impedire la chiusura di impianti industriali, ed anche i recenti e sempre più frequenti episodi di cronaca lo dimostrano). Dunque in questa sorta di zona intermedia fra l’esercizio di un diritto e l’assenza di dolo specifico ex art. 508, 1o, l’occupazione occupazione, così come viene attuata concretamente, resta illecita sotto il profilo civile, senza però diventare penalmente sanzionabile. Al contrario, l’occupazione occupazione che rivesta i caratteri richiesti verrà senz’altro punita ai sensi dell’art. 508, comma 1o, c.p.. Si deve comunque segnalare che il dibattito sull’occupazione occupazione, influenzato evidentemente anche dal mutare dei contesti sociali, è ancora lontano dal terminare, e se l’opinione sopra riportata risulta oggi maggioritaria, è anche vero che permangono tesi del tutto opposte. Infine l’occupazione occupazione prevista dall’art. 508, comma 1o, c.p. è senz’altro cosa diversa dal sabotaggio previsto dal secondo comma dello stesso articolo, alla cui voce si rimanda per una trattazione specifica. V. sabotaggio; sciopero.

occupazione delle cose altrui: l’occupazione è , per il c.c., il modo con il quale si acquista la proprietà delle res nullius, ossia delle cose mobili che non appartengono a nessuno (art. 923 c.c.). Sebbene il c.c. non ne faccia menzione, sono tuttavia suscettibili di occupazione anche le res alicuius. L’occupazione è un fatto giuridico (v. fatti giuridici) volontario: richiede un elemento materiale, l’impossessamento della cosa, ad un elemento psicologico, l’animus occupandi, l’intenzione di fare propria la cosa (che il fatto stesso dell’impossessamento fa presumere, salvo prova contraria). L’effetto giuridico dell’occupazione, cioè l’acquisto della proprietà , si produce anche a favore del minore, purche´ dotato della capacità naturale (v.) di intendere e di volere. Possono essere cose di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a nessun privato (cosiddetti beni vacanti) sono di proprietà dello Stato (art. 827 c.c.) o, se situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, sono di proprietà di queste ultime, secondo quanto dispongono i relativi statuti. Ev il caso dei terreni rupestri, dei ghiacciai, dei terreni abbandonati dal mare. I privati potranno ugualmente acquistare la proprietà dei beni vacanti, ma per usucapione (v.), in forza del possesso protratto per venti anni (art. 1158 c.c.). Il c.c. considera cose di nessuno, suscettibili di occupazione, due serie di cose: anzitutto le cose abbandonate (art. 923, comma 2o, c.c.). Queste diventano cose di nessuno dopo l’abbandono (detto anche derelizione) da parte del proprietario, il quale si è liberato del possesso della cosa con l’intenzione di rinunciare alla proprietà . Così ad esempio, ci si libera della proprietà di ciò che si getta via o dei rifiuti (v.) solidi che si depongono negli appositi contenitori (e sono cose che, se non hanno più alcun valore per chi le abbandona, possono acquistarne per chi provvede alla loro raccolta, come nel caso del riciclaggio industriale dei rifiuti solidi urbani). Anche la derelizione, come l’occupazione, è un fatto giuridico: basta, in chi la pone in essere, la capacità naturale di intendere e di volere. Un caso particolare di derelizione è quello, previsto dall’art. 925 c.c., degli animali mansuefatti che fuggono senza che il proprietario li reclami entro venti giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano: qui il mancato reclamo fa presumere la rinuncia alla proprietà ; e chiunque può , impossessandosene, diventare proprietario. Regola analoga vale per lo sciame di api, se non inseguito dal proprietario nei modi di cui all’art. 924 c.c.. Le regole ora menzionate valgono per gli animali caratterizzati dalla cosiddetta consuetudo revertendi: la proprietà su di essi è riconosciuta e protetta sul presupposto naturale che si tratta di animali che, anche se lasciati liberi, sono soliti ritornare nel luogo in cui sono abituati a vivere. Se, per avventura, non vi fanno ritorno, il proprietario non ne perde la proprietà e può inseguirli sul fondo altrui. Diversa regola vale per gli animali migratori (l’art. 926 c.c. menziona espressamente i colombi, i conigli, i pesci); se questi abbandonano il fondo, il proprietario ne perde per ciò stesso la proprietà , che viene acquistata dal proprietario del fondo sul quale spontaneamente migrano (purche´ quest’ultimo non li abbia attirati con arte o con frode). Qui siamo in presenza tanto di uno specifico modo di perdita della proprietà (che non è l’abbandono dell’animale, ma la sua evasione), quanto di uno specifico modo di acquisto della proprietà , diverso dall’occupazione e consistente nel fatto giuridico, naturale e non volontario, della migrazione dell’animale sul proprio fondo. Una seconda serie di cose, che il c.c. considera di nessuno, sono gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (art. 932, comma 2o, c.c.): la selvaggina, cioè , e i pesci. La caccia e la pesca sono le forme nelle quali si attua il loro impossessamento e, con l’impossessamento, l’acquisto della proprietà per occupazione. Ora però il principio vale solo per la pesca; le esigenze di protezione della natura hanno indotto a modificare la condizione giuridica della fauna selvatica: questa non è più cosa di nessuno; è diventata, con la l. 27 dicembre 1977, n. 968, e, successivamente, con la vigente l. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 1, comma 1o), patrimonio indisponibile dello Stato (v. patrimonio, occupazione indisponibile dello Stato).

occupazione delle cose di nessuno: di acquisto della proprietà per occupazione si può parlare anche in una serie di ipotesi, non menzionate dal c.c.: è l’occupazione delle cose mobili altrui con il consenso, espresso o tacito, del proprietario. Si pensi a chi coglie fiori o raccoglie legna sul fondo altrui o chi raccoglie funghi o tartufi nei boschi o a chi peschi in fiumi, torrenti e laghi. Qui non si tratta di cose di nessuno: sono frutti naturali del fondo o della foresta o del corso, e appartengono, per l’art. 821 c.c., al privato proprietario del fondo o allo Stato, quando si tratti di foreste o di corsi d’acqua definibili come acque pubbliche, in quanto tali rientranti nel demanio (v.) pubblico (art. 822 c.c.). Tuttavia il consenso, espresso o tacito, del proprietario rende queste cose suscettibili di occupazione. Talvolta la legge fornisce criteri per stabilire quando debba presumersi il consenso del proprietario: così, per le leggi n. 568 del 1970 e n. 752 del 1985, la raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, salvo che il proprietario non la vieti espressamente apponendo sul fondo un visibile cartello. Dopo la l. 27 dicembre 1977, n. 968, e, successivamente, con la vigente l. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 1, comma 1o), rientra in questo ordine di ipotesi, nei limiti e alle condizioni in cui la caccia è ancora permessa, anche l’acquisto per occupazione della proprietà della selvaggina (e si ritiene, per tradizione venatoria, che acquisti la selvaggina il cacciatore che l’ha scovata, anche se altri l’ha successivamente uccisa). Il cacciatore commette furto, perche´ si appropria della cosa altrui, se cattura la selvaggina fuori dei casi di caccia consentita; acquista, invece, la proprietà della selvaggina se, essendo permessa la caccia, sussisteva il consenso del proprietario all’occupazione. Resta di proprietà dello Stato la selvaggina accidentalmente uccisa. Ev opportuno avvertire che il consenso alla altrui occupazione della propria cosa mobile non influisce sul modo di acquisto della proprietà , che è pur sempre acquistata a titolo originario (v. acquisto, occupazione a titolo originario), non già a titolo derivativo (v. acquisto, occupazione a titolo derivativo). Il consenso del proprietario vale a rendere lecito il fatto giuridico altrui, altrimenti illecito; ma la proprietà si acquista in forza di questo fatto giuridico, cioè per occupazione. Un minimo di analisi giuridica consente di distinguere fra due ipotesi: chi coglie fiori sul fondo altrui dopo avere ottenuto il consenso del proprietario acquista per occupazione; chi, avendo espresso al proprietario del fondo il desiderio di coglierli, li riceva dalle sue mani acquista a titolo derivativo, per donazione (v.). L’elemento discriminante è l’impossessamento diretto dell’accipiens, che è presente nella prima ipotesi, mentre nella seconda ipotesi l’accipiens consegue il possesso della cosa grazie alla consegna da parte del proprietario. Va, infine, segnalato che esistono frutti spontanei del fondo, come le specie vegetali protette da leggi regionali, che nessuno può cogliere, neppure il proprietario del fondo. Ev legittimo, in questi casi, ritenere di essere in presenza, piuttosto che di beni oggetto di una proprietà del tutto priva di facoltà di godimento e di disposizione, di cose che non possono formare oggetto di diritti e che, a norma dell’art. 810 c.c., non sono beni (v.) in senso giuridico. La regola dettata dall’art. 923, comma 1o, c.c., va perciò integrata in duplice senso: l’occupazione può riguardare, oltre che le res nullius, anche le res alicuius; ci sono, al tempo stesso, res nullius destinate a restare tali, non suscettibili di occupazione.

occupazione d’urgenza: è l’apprensione materiale di un bene immobile di proprietà di privati realizzata dalla P.A. quando ricorrono ragioni di urgenza. Nell’occupazione temporanea (v.), invece l’impossessamento del bene avviene da parte del privato. Ev disciplinata dall’art. 71 ss. l. n. 2359 del 1865 che prevede due specie di occupazioni d’urgenza. La prima consegue alla rottura di argine, al rovesciamento di ponti per impeto delle acque ed altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, per cui i prefetti possono ordinare l’occupazione dei beni immobili per provvedere alla esecuzione delle opere necessarie. La seconda specie, di gran lunga più ricorrente ed importante, riguarda il caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’occupazione occupazione è strumentale all’espropriazione del bene immobile e cioè all’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del terreno per la realizzazione di un’opera pubblica. Determina l’immissione nel possesso del bene da parte della P.A., in attesa che, terminato il procedimento ablatorio (v. procedimento amministrativo, occupazione ablatorio) il soggetto pubblico possa acquisirne il diritto di proprietà . L’occupazione occupazione si giustifica con la necessità di evitare che nelle more dell’adozione del provvedimento ablatorio si compiano atti tali da pregiudicare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Il decreto di occupazione segue la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera che viene adottata o per legge oppure è implicita nell’approvazione del progetto dell’opera da costruire ex art. 1 l. 2 gennaio 1978. L’occupazione occupazione ha efficacia temporale limitata a due anni dalla adozione del decreto di occupazione secondo l’art. 73 l. n. 2359 del 1865, trascorsi i quali deve intervenire il decreto di esproprio. Trascorso tale termine l’occupazione occupazione è illecita, in quanto la P.A. agisce sine titulo, e il privato ha diritto al risarcimento del danno. Il termine biennale di efficacia del decreto di occupazione è stato elevato a cinque anni dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 contenente norme relative alle opere di edilizia residenziale di competenza regionale. Il termine di validità del decreto decorre dalla data di immissione nel possesso che deve avvenire entro tre mesi dall’emissione del decreto di occupazione. L’organo competente ad emanare il decreto di occupazione è diverso a seconda che si tratti di opere di competenza statale o di competenza regionale; nel primo caso spetta al prefetto della provincia in cui è ubicato il bene da occupare, nel secondo al presidente della giunta regionale. Qualora il decreto di esproprio non venga adottato nei termini di legge possano darsi due diverse evenienze a seconda che l’opera sia stata o meno eseguita. Se l’opera non è stata eseguita la P.A., oltre a pagare l’indennità di occupazione (alla quale è in ogni caso tenuta) deve risarcire il danno provocato al privato e restituire comunque il bene. Se l’opera è stata eseguita nel corso dell’occupazione o comunque il fondo abbia subito un’irreversibile trasformazione con la destinazione del terreno a bene demaniale o patrimoniale indisponibile l’occupato non acquisisce l’opera al suo fondo ex art. 936 c.c.. L’opera realizzata è pubblica in base alla dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dell’opera e il suolo occupato diviene pubblico. La stessa vicenda si ha allorche´ l’offerta sia stata eseguita ma sia mancato ab origine il provvedimento di occupazione occupazione. Anche in questo caso il privato ha però diritto al risarcimento del danno.

occupazione giovanile: l’occupazione occupazione è disciplinata dalla l. 1o giugno 1977, n. 285, successivamente modificata (specie con la l. 4 agosto 1978, n. 479): si tratta di un intervento straordinario, a carattere temporaneo. Tale sistema è caduto nel tempo, da un punto di vista giuridico, con il progressivo venir meno dei relativi finanziamenti e viene valutato come un insuccesso. I provvedimenti sull’occupazione occupazione prevedevano un nuovo circuito di collocamento: i giovani tra i 15 e i 29 anni, che risultassero non occupati, potevano iscriversi a liste speciali sulla base delle quali venivano predisposte le relative graduatorie formate in ragione delle condizioni economiche, personali e familiari. Qualunque soggetto che intendeva attingere alle liste speciali doveva farlo mediante richiesta numerica (ma, per un successivo ampliamento della possibilità di inoltrare richiesta nominativa, cfr. l’art. 5, ult. comma, della l. n. 479 del 1978). Qualora il giovane rifiutasse, senza giustificato motivo, l’avviamento ad un’attività corrispondente ai requisiti professionali d’iscrizione, erano previste sanzioni di progressiva severità (dapprima penalità del turno di avviamento e poi cancellazione dalle liste). I datori di lavoro che attingevano alle liste speciali, accanto ai normali contratti di lavoro a tempo indeterminato, potevano fare ricorso a diverse figure contrattuali: contratti di formazione e lavoro; contratti a tempo parziale; contratti a tempo determinato; stages. Per le imprese disposte ad assumere i giovani iscritti nelle liste speciali era prevista una politica di agevolazioni finanziarie (cioè di riduzione del costo del lavoro). Però queste agevolazioni non trovavano il supporto di misure di politica industriale capaci di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nel settore privato. Di positivo, di questo sistema, rimane comunque, la rilevanza accordata ad alcune figure contrattuali che si sono dimostrate suscettibili di ulteriore sviluppo anche legislativo. In modo particolare, degni di nota sono il contratto di formazione e lavoro (v.) e il lavoro partoccupazionetime (v. contratto di lavoro, occupazione a tempo parziale).

occupazione nel diritto internazionale: modo di acquisto a titolo originario di parti di territorio sui quali lo Stato può irradiare la propria sovranità . In dottrina, tuttavia, si ritiene che affinche´ uno Stato possa appropriarsi dei territori scoperti occorra che vi sia l’animus occupandi e l’actio occupandi; ossia una dichiarazione formale di intenti oltre ad un reale comportamento di occupazione del territorio scoperto. Nel diritto internazionale moderno questo modo di acquisto originario ha perso la sua importanza per la quasi totale inesistenza di territori nullius e dato che la sovranità su di un territorio si acquista allorquando l’ente è portatore dei due requisiti generale e permanenti della effettività e dell’indipendenza.

occupazione temporanea: è la materiale apprensione di un bene immobile ad opera di imprenditori ed esecutori di opere dichiarate di pubblica utilità per un limitato periodo di tempo. La particolarità dell’istituto dipende dal fatto che occupante non è la P.A., bensì un privato. L’occupazione occupazione è generalmente preordinata alla realizzazione di un’opera pubblica ed è quindi strumentale a questo fine. Ev disciplinata dagli artt. 64 e 65 della l. 25 giugno 1865. Secondo l’art. 64 gli imprenditori possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi depositi di materiali, per stabilire magazzini ed officine per praticare passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all’esecuzione dell’opera. Il procedimento è ad iniziativa del privato; l’istanza è rivolta al prefetto della provincia competente in base al luogo dove è ubicato il terreno. Deve indicare la durata dell’occupazione e l’indennità offerta al privato. Il proprietario del terreno può accettare o meno l’indennità e in quest’ultimo caso spetterà ad un perito nominato dal prefetto determinarla. Il procedimento si conclude con il decreto prefettizio occupazione occupazione. La dottrina configura il diritto dell’occupante di estrazione dei materiali come usufrutto coattivo per cui il diritto avrebbe natura reale. Secondo altra dottrina però l’occupazione occupazione sarebbe un procedimento ablatorio obbligatorio dal quale discenderebbe un contratto coattivo di estrazione. In ogni caso è indubbia la natura di diritto reale di godimento qualora l’occupazione occupazione sia preordinata alla installazione di depositi di materiali o alla costituzione di passaggi provvisori.


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