composizione della giunta regionale: la giunta regionale è composta dal presidente e da un numero ora fisso ora variabile di assessori effettivi e supplenti, stabilito in alcune regioni dallo statuto o da leggi regionali successive, in altre di volta in volta dal consiglio all’atto della costituzione della giunta regionale. I componenti della giunta regionale sono eletti tra i consiglieri, secondo quanto stabilito dall’art. 122 della Costituzione. Unica eccezione è rappresentata dalla regione Sardegna, il cui statuto prevede che gli assessori possono essere scelti anche al di fuori del consiglio regionale.
elezione della giunta regionale: l’art. 122 della Costituzione prevede che la giunta regionale sia eletta dal consiglio regionale, tra i suoi componenti. Le modalità di elezione sono a loro volta stabilite dai singoli statuti. In alcuni casi il consiglio vota su un’unica lista, a seguito della discussione ed approvazione di un documento programmatico presentato dai gruppi consiliari che intendono sostenere la futura giunta; talora si effettua un’unica votazione sul programma e sui componenti della giunta regionale. In altri casi ancora viene eletto prima il presidente e poi la giunta, ponendo in votazione solo la lista collegata al presidente eletto. L’elezioni si svolge generalmente, cioè in quasi tutte le regioni, a voto palese.
funzioni della giunta regionale: la giunta regionale è l’organo esecutivo della regione: alla stessa sono riconosciuti, sia nella regione a statuto speciale, sia in quelle a statuto ordinario, poteri, in generale, esecutivi, amministrativi e di impulso legislativo. Importante rilievo assume l’attività di iniziativa politica della giunta regionale, che si esprime a mezzo della presentazione di disegni di legge di consiglio. Da segnalare è inoltre l’attività di predisposizione del bilancio preventivo della regione e di presentazione annuale del conto consuntivo. In materie economica, la giunta regionale predispone ed esegue i piani di sviluppo regionali e partecipa, con proposte ed indicazioni, alla definizione della programmazione nazionale. Spettano ancora a tale organo, la esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del consiglio. Tra le attribuzioni amministrative della giunta regionale, occorre ricordare l’attività di gestione del patrimonio della regione, di amministrazione dei servizi regionali e di controllo sui servizi affidati ad aziende speciali ed enti dipendenti dalla regione. In caso di urgenza, la giunta regionale può inoltre deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica dello stesso alla prima successiva adunanza.
mozione di sfiducia e revoca della giunta regionale: i principali strumenti di cui il consiglio dispone al fine di sottoporre al proprio sindacato politico l’attuazione da parte della giunta regionale dell’indirizzo politico amministrativo regionale, consistono nella mozione di sfiducia e nella revoca. Il primo strumento, prevalente nelle regioni a statuto speciale, si applica all’intera giunta, nei confronti della quale viene meno il rapporto di fiducia. La mozione di sfiducia deve esser sottoscritta da un quorum variabile di consiglieri e approvata per appello nominale e a maggioranza (semplice o qualificata) dei consiglieri in carica o dei presenti. La revoca è istituto previsto da quasi tutte le regioni a statuto ordinario, può esser individuale o collettiva, e determina la immediata cessazione dalla carica.
sospensione e decadenza di componenti la giunta regionale: v. consiglio regionale, sospensione e decadenza di consiglieri dal giunta regionale.
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