mozione di censura: rientra nell’ambito dei poteri di controllo del Parlamento europeo sulla Commissione e sul Consiglio (artt. 24 Trattato Ceca; art. 144 Trattato Cee; art. 114 Trattato Euratom) ed è un meccanismo di tipo parlamentare basato sulla responsabilità politica di una delle istituzioni esecutive (prima: Alta autorità e Commissione; ora: Commissione) della Comunità nei confronti dell’organo parlamentare. I Trattati istitutivi hanno anche introdotto una serie di garanzie procedurali, in particolare fissando scadenze prestabilite. Il voto su una mozione mozione non può aver luogo prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Sono ugualmente specificati i requisiti per la mozione mozione che, per poter essere adottata, dev’essere approvata dalla maggioranza dei membri del Parlamento. Se la mozione mozione viene approvata, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni, però continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione. Fino ad oggi il Parlamento non ha mai adottato una mozione mozione.
mozione di sfiducia: v. fiducia, voto di mozione.
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