Enciclopedia giuridica

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Occupatio bellica

Impossessamento di parti del territorio nemico da parte di un belligerante nel corso delle operazioni militari, che non equivale tuttavia ad acquisto del territorio. Si distingue dall’istituto dell’annessione (v. annessione di territori), in quanto non comporta la costrizione della popolazione occupata al dovere di fedeltà nei riguardi dell’occupante in qualità di sovrano definitivo. Deve presentare il requisito della effettività , nel senso che, per la configurabilità dell’istituto, il territorio deve essere passato sotto l’esclusivo ed efficace controllo dell’esercito occupante. In questo senso dispone l’art. 43 della Convenzione dell’Aja del 1907 che individua i requisiti dell’occupatio bellica nel passaggio dell’autorità del potere legale in fatto nelle mani dell’occupante, e nella sottoposizione del territorio all’esercito nemico. Essendo cessato il potere spaziale dello Stato occupato, lo Stato occupante esercita il proprio potere di coercizione in modo esclusivo nell’ambito del territorio occupato.

obblighi dell’occupante nella occupatio bellica: in considerazione del carattere temporaneo, provvisorio e non definitivo dell’occupatio bellica, il diritto internazionale impone una serie di obblighi all’occupante, che rispondono al principio della conservazione, nei limiti del possibile, della situazione anteriore all’occupazione. Secondo l’art. 43 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, nonche´ in base alla IV Convenzione di Ginevra del 1949, l’occupante deve: mantenere, salvo impedimento assoluto, le leggi del Paese occupato; mantenere nelle loro funzioni le autorità ed i funzionari civili, salvo che esigenze militari o di ordine pubblico ne richiedano la sostituzione: ai funzionari mantenuti in servizio può essere richiesto un giuramento di lealtà , ma non di fedeltà ; rispettare e proteggere alcuni diritti e libertà fondamentali della popolazione occupata, come la vita, l’onore, la famiglia, i culti ecc.; rispettare la proprietà privata, non procedendo a confische, se non a titolo di pena e non consentendone il saccheggio; rispettare i cavi sottomarini colleganti il territorio occupato ad un territorio neutrale, salvo il caso di necessità assoluta; non elevare imposte o stabilire contribuzioni se non per i bisogni dell’armata di occupazione o dell’amministrazione del territorio.

poteri dell’occupante nella occupatio bellica: l’occupante di un territorio, durante un conflitto armato, può : procedere a requisire beni in natura e servizi, ma solo per i bisogni delle forze di occupazione; confiscare la proprietà privata a titolo di pena; impossessarsi e servirsi di tutti i beni privati che siano di natura tale da servire alla guerra (mezzi di trasmissione, di trasporto, depositi di armi ecc.), con l’obbligo di restituzione al termine delle ostilità; riguardare come bottino di guerra tutti i beni mobili appartenenti allo Stato occupato; riscuotere i crediti dello Stato occupato, quando si tratti di crediti contratti normativamente con il Governo occupato.


Occultamento      |      Occupazione


 
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