occultamento di cadavere: il libro secondo, titolo IV, capo II del c.p. prevede, all’art. 412, tra i delitti contro la pietà dei defunti, il reato in esame, consistente nella condotta di chiunque occulta un cadavere o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri. La sanzione prevista è quella della reclusione fino a tre anni. Bene giuridico protetto è l’insieme delle esigenze di rispetto quasi istintivo verso i defunti e gli oggetti mortuari, considerato quale forza eticooccultamentosociale e per questo meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. Per quanto attiene all’elemento oggettivo, si deve specificare che l’occultamento occultamento rappresenta un fatto meno grave della soppressione prevista ex art. 411 c.p., in quanto se quest’ultima costituisce un occultamento per così dire definitivo, il primo si presenta invece come temporaneo. Dunque l’azione, in qualunque modo realizzata (purche´ non comporti anche aggravanti) che integra l’occultamento occultamento o delle ceneri, tende a ritardare il ritrovamento, ad intralciare o agevolare un’attività altrui, o ad agevolare un’ulteriore attività delle stesso colpevole sull’oggetto materiale, ma il ritrovamento si dà per scontato. Sempre sotto il profilo oggettivo, l’occultamento occultamento è suscettibile di assumere la forma del reato permanente. Il tentativo è senz’altro configurabile, e d’altro canto potendo l’occultamento occultamento costituire in pratica un tentativo di soppressione (art. 411 c.p.) qualora questa venga sventata, resta inteso che in questo caso il primo resta assorbito nella seconda (c.d. reato progressivo). L’elemento soggettivo, esclusivamente doloso, è costituito dalla coscienza, volontà ed intenzione di occultare un cadavere, una sua parte o le ceneri al di fuori dei casi previsti dalla legge.
occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto: il libro secondo, titolo XI, capo III del c.p. punisce, tra i delitti contro lo stato di famiglia, all’art. 568 con la reclusione da uno a cinque anni, la condotta di chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato. Con questa incriminazione l’ordinamento intende tutelare l’istituto della famiglia in se stesso, al di là di ogni implicazione emozionale: è chiaro infatti che il delitto viola anche i doveri di assistenza familiare, ma il legislatore ha ritenuto prevalente l’altra lesione, in relazione al bene giuridico tutelato. Presupposto del reato è che il fanciullo oggetto materiale della condotta sia già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto (ricorrendo altrimenti il delitto di soppressione di stato ex art. 566 c.p.). L’elemento oggettivo è chiarissimo e non necessita di ulteriori specificazioni; si ritiene che l’indicazione dei mezzi sia tassativa, per cui l’occultamento di stato attuato altrimenti non rientra nella previsione dell’art. 568 (senza contare che l’eventuale esposizione o abbandono accompagnata da indicazioni sufficienti al riconoscimento non integra alcun reato contro lo stato di famiglia). L’elemento soggettivo, esclusivamente doloso, consiste nella coscienza, volontà ed intenzione di deporre o presentare il fanciullo e di occultarne lo stato, sapendo che si tratta di un fanciullo già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto. Non è richiesto il dolo specifico dell’intenzione di occultare lo stato, perche´ ciò è un effetto necessario del fatto. Il tentativo è senz’altro configurabile: può ben darsi infatti che nonostante l’idoneità dei mezzi adottati, il soggetto non riesca ad occultare lo stato del fanciullo. Si ricordi infine che ex art. 569 c.p., se il delitto in esame viene commesso dal genitore, verrà applicata la sanzione accessoria della perdita di potestà dei genitori.
Occasionalità necessaria | | | Occupatio bellica |