distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere: con l’art. 411 c.p. viene punito, con la reclusione da due a sette anni, il fatto di chi distrugga, sottragga o sopprima un cadavere o una parte di esso. Allo stesso modo è punito chiunque, del cadavere, ne sottragga o disperda le ceneri. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. La giurisprudenza ha precisato che per aversi distruzione non occorre che il processo distruttivo abbia interessato tutte le membra, mentre configurerebbe soppressione una condotta che realizzi il definitivo disfacimento del cadavere; si avrebbe invece sottrazione quando il cadavere è nascosto ed in tal modo permanentemente sottratto alle ricerche (immersione in acque, sotterramento in campi ecc.).
cadavere nel diritto penale: nel concetto di cadavere, ai fini dell’applicazione della legge penale, viene ricompreso non soltanto il corpo umano inanimato nel suo complesso e nelle singole parti, ma anche lo scheletro dopo che sia avvenuta la dissoluzione degli elementi putrescibili. Secondo la giurisprudenza deve considerarsi cadavere anche il nato morto, cioè il feto privo di vita purche´ sia giunto a maturazione. Per ceneri si intendono comunemente i resti della combustione del corpo umano in seguito a cremazione o vivicombustione. I reati di distruzione, soppressione, sottrazione, occultamento, uso illegittimo e vilipendio di cadavere sono configurati dal codice penale (artt. 410 – 413) come delitti contro la pietà dei defunti. La tutela del sentimento individuale e collettivo di rispetto verso i defunti ed esigenze di pubblica igiene sono considerate all’origine delle incriminazioni. Si tratta di reati procedibili d’ufficio.
occultamento di cadavere: costituisce reato ai sensi dell’art. 412 c.p. l’occultamento di un cadavere, o di parte di esso, o il nascondimento delle ceneri. La condotta di cadavere cadavere, punita meno gravemente della soppressione, distruzione o sottrazione ex art. 411 c.p., consisterebbe in un celamento temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza peraltro che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento.
prelievo di organi dal cadavere: il cadavere cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla l. 2 dicembre 1975, n. 644 (modificata dalla l. 13 luglio 1990, n. 198), e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con il d.p.r. 16 giugno 1977, n. 409. Ev consentito in ogni caso il cadavere cadavere a scopo di trapianto terapeutico dai cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico ai sensi della l. 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate dall’autorità giudiziaria (art. 2, l. n. 644 del 1975). Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall’autorità giudiziaria, è vietato quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso. Il prelievo è altresì vietato quando, intervenga da parte del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni, o in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine previsto nell’articolo 3, comma 1o, e nell’articolo 4, comma 2o (art. 6, l. n. 644 del 1975). Il prelievo di cornea è regolato dalla l. 12 agosto 1993, n. 301, che richiede però l’assenso espresso dei predetti congiunti. Il momento della morte è accertato in modo rigoroso (v. morte, momento della cadavere).
uso illegittimo di cadavere: il delitto di cadavere cadavere è integrato dalla condotta di chi dissezioni o altrimenti adoperi un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge (art. 413 c.p.). Un aumento di pena è previsto se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto. Normativa di riferimento in materia è il d.p.r. 803/75 e la l. n. 644 del 1975.
vilipendio di cadavere: gli atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri configurano la fattispecie delittuosa prevista e punita dall’art. 410 c.p.. Il reato è aggravato se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità .
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