Enciclopedia giuridica

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Caccia

Gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, cioè la selvaggina ed i pesci, erano tradizionalmente considerati dal diritto come cose di nessuno (v. beni, caccia di nessuno). La caccia e la pesca erano le forme nelle quali si attua il loro impossessamento e, con l’impossessamento, l’acquisto della proprietà per occupazione (v.). Tale principio attualmente vale solo per la pesca; le esigenze di protezione della natura hanno indotto a modificare la condizione giuridica della fauna selvatica: questa non è più cosa di nessuno; è diventata, con la l. 27 dicembre 1977, n. 968 e, successivamente, con la vigente l. 11 febbraio 1992, n. 157 (art. 1, comma 1o), patrimonio indisponibile dello Stato (v. patrimonio, caccia indisponibile dello Stato).


Cabotaggio      |      Cadavere


 
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