Enciclopedia giuridica

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Saccheggio

Istituto di diritto bellico disciplinato dalla IV Convenzione di Ginevra del 18 settembre 1949, che lo proibisce in modo assoluto e senza eccezioni. Consiste nell’appropriazione violenta da parte di uno Stato nemico dei beni degli abitanti del territorio di altro Stato, durante le operazioni belliche. V. devastazione.


Sabotaggio      |      Sacrilegio


 
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