Enciclopedia giuridica

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Devastazione

Con il termine devastazione si intende un’azione di danneggiamento (v.) per notevole estensione indiscriminatamente di mobili od immobili. Il c.p. considera ai suoi fini rilevante tale condotta per la configurazione di tre fattispecie delittuose. La prima consiste nel comportamento di chiunque commette, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato. In questo caso oggetto specifico della tutela penale è l’interesse concernente la sicurezza interna dello Stato che conviene garantire contro il pericolo o il danno della devastazione. La ratio dell’incriminazione è costituita dall’esigenza di evitare il compimento di fatti che creano gravi tensioni nella comunità e minacciano le condizioni di sicurezza dello Stato. In secondo luogo, è punito chi compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o elaborazione dati. Tale norma integra un reato contro l’ordine pubblico, la cui condotta di distruzione può essere considerata un caso di devastazione. Altro delitto contro l’ordine pubblico in cui il legislatore considera la devastazione è la pubblica intimidazione, il quale comprende anche la condotta di chi compie atti di devastazione, tali da incutere pubblico timore.


Dettagliante      |      Deviation


 
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