sacrilegio nel diritto canonico: il sacrilegio consiste nella profanazione delle specie consacrate (particole o ostie) e chi compie tale atto è colpito da scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica. Il chierico può essere punito con pene più gravi tra cui la dimissione dallo stato clericale (can. 1367). Nel reato di sacrilegio incorre, altresì, chi usa violenza fisica nei confronti del Romano Pontefice, dei vescovi e dei presbiteri ed in questo caso si parla di sacrilegio personale. Il sacrilegio può essere, anche, reale, allorche´ si compie contro una cosa mobile o immobile. In caso di sacrilegio reale, più propriamente, si parla di profanazione. Il sacrilegio può , altresì, essere locale (profanazione) qualora nei luoghi sacri vengano compiuti, con grave scandalo, azioni profondamente ingiuriose. (M.E. Campagnola).
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