Enciclopedia giuridica

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Vescovi

I vescovi per divina istituzione sono i diretti successori degli Apostoli, costituiti Pastori della Chiesa per essere maestri di dottrina, sacerdoti del culto sacro e ministri di governo (can. 375 § 1 c.i.c.). La consacrazione episcopale conferisce una partecipazione alle funzioni di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio, ma perche´ le relative potestà possano essere liberamente ed effettivamente esercitate alla consacrazione deve aggiungersi una determinazione giuridica detta missione canonica. Occorre cioè che al vescovo consacrato sia assegnato un compito specifico e dei sudditi in modo conforme alle norme stabilite dalla suprema autorità della Chiesa, e questo per evitare contrasti nell’esercizio del potere, che nella comunità ecclesiale è affidato ad una pluralità di soggetti gerarchicamente operanti fra loro. I vescovi comunque non possono esercitare i loro uffici se non nella comunione gerarchica col Capo (il Romano Pontefice) e con le membra del Collegio episcopale (can. 375 § 2 c.i.c.); non a titolo individuale, ma in quanto membri di tale Collegio cui compete la suprema potestà sulla Chiesa universale sono preposti alle singole Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica (can. 368 c.i.c.). I vescovi si distinguono in diocesani e titolari, a seconda che, rispettivamente, siano stati preposti alla cura di una diocesi ovvero siano stati preposti, solo come titolo, ad una diocesi non più esistente di fatto perche´ estinta nel corso dei secoli. La loro nomina avviene per libera scelta del Pontefice, o per sua conferma in caso di legittima elezione. Per essere idonei all’episcopato, oltre alle doti morali, alla dottrina e prudenza necessarie a ricoprire tale ufficio, si richiedono dal diritto anche taluni ulteriori e specifici requisiti (can. 378 c.i.c.), fermo restando che il giudizio definitivo sull’idoneità del candidato spetta comunque alla Sede Apostolica. Il vescovo diocesano, a norma di diritto, regge la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria; peraltro, mentre la potestà legislativa viene esercitata dal vescovo personalmente, la potestà esecutiva può essere esercitata anche a mezzo dei vicari generali ed episcopali e quella giudiziaria per tramite del vicario giudiziale e dei giudici. Il vescovo diocesano può aver assegnato a sua richiesta uno o più vescovi ausiliari che lo coadiuvano, senza avere però diritto alla sua successione; quando la S. Sede lo ritiene pastoralmente opportuno invece di un ausiliario assegna un vescovo coaudiutore, che godrà del diritto di successione al momento della vacanza della diocesi. Norme particolari sono previste per le ipotesi di impedimento e vacanza della diocesi (can. 412 ss.). Per quanto riguarda la disciplina delle nomine dei vescovi nel diritto dello Stato, l’Accordo del 18 febbraio 1984 (l. n. 121 del 25 marzo 1985) prevede all’art. 3 che la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici sia effettuata liberamente dall’autorità ecclesiastica, che dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli arcivescovi e dei vescovi diocesani, dei coadiutori, degli abati e prelati con giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato. Rimane comunque fermo che, salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, in cui il carattere di centro della cattolicità prevale su quello della collocazione territoriale, non possono essere nominati ai sopraddetti uffici ecclesiastici che non siano di cittadinanza italiana.


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