Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Sabotaggio

Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato sia da un requisito materiale che psicologico. Per quanto riguarda l’elemento materiale l’art. 508 c.p. prevede in via alternativa una duplice condotta: invasione o occupazione. L’invasione consiste nell’arbitraria introduzione nel luogo di lavoro; l’occupazione consiste nel prendere possesso del luogo di lavoro (v. invasione e occupazione di aziende agricole o industriali). Per quanto riguarda l’elemento psicologico la norma richiede un dolo specifico designato con le parole col solo scopo di impedire e di turbare il normale svolgimento del lavoro. La Cassazione dà all’espressione col solo scopo un’interpretazione ampia nel senso che con essa si intende differenziare il reato in esame dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di altri beni giuridici, quali ad esempio il danneggiamento, il furto, il saccheggiamento. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 508 c.p. in riferimento agli artt. 3, 4, 40 e 41 Cost., escludendo che ci possano essere interferenze tra il diritto di sciopero e il divieto di sabotaggio, non comportando il diritto di sciopero come mezzo indispensabile per la sua realizzazione l’occupazione dell’azienda altrui (v. sciopero).

sabotaggio di opere militari: reato previsto, al fine di salvaguardare la preparazione e l’efficienza militare dello Stato, contro chiunque distrugge o rende inservibili in tutto o in parte, anche temporaneamente, strumenti od opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato (artt. 253 e 254 c.p.).


S.A.C.E.      |      Saccheggio


 
.