La serrata consiste, in genere, in un comportamento dell’imprenditore che, per vari scopi (di norma attinenti alle relazioni di lavoro con i suoi dipendenti) chiude in diversi modi, totalmente o parzialmente, la sua impresa, rifiutando di accettare la prestazione lavorativa che pure gli viene offerta e, di conseguenza, anche di pagare la retribuzione. In linea di principio, e salvi i casi di cui si dirà , la serrata è penalmente lecita, avendo la giurisprudenza costituzionale sancito l’illegittimità della sua incriminazione alla stregua dell’art. 502 c.p.. Ma, sotto un profilo civilistico, dato il silenzio che sulla serrata serba la Costituzione, essa viene considerata come un inadempimento contrattuale, ovvero come un comportamento di mancata cooperazione del creditore all’adempimento della prestazione dovuta dal debitore, e quindi come un caso di mora del creditore (v. mora, serrata del creditore) (art. 1206 c.c.). Secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, tuttavia, la serrata continua ad essere incriminabile quando venga posta in essere per protesta motivata da ragioni estranee alla disciplina del lavoro (art. 505 c.p.), ovvero (in linea di massima) a fine politico (art. 503 c.p.) o per coazione sulla pubblica autorità (art. 504 c.p.). In particolare, però , viene in considerazione la c.d. serrata di ritorsione contro certe forme di sciopero: ad es., contro uno sciopero articolato (v. sciopero, serrata articolato), che è poi l’unica figura di serrata che possa oggi considerarsi come socialmente tipica: una buona parte della giurisprudenza di merito la ritiene illegittima, ravvisandovi una condotta antisindacale; l’interpretazione è per altro contrastata da altra giurisprudenza. Per parte sua, la serrata di piccoli esercenti che non hanno lavoratori alle loro dipendenze, anche se effettuata per motivi di protesta, è assimilata, dalla giurisprudenza costituzionale, ad una fattispecie di sciopero in senso lato, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell’incriminazione già contenuta nell’art. 506 c.p.. .
Serpente monetario | | | Servitù |