silenzio dei contraenti: v. accordo delle parti.
silenzio dell’amministrazione finanziaria: quando il contribuente presenta un’istanza di rimborso (v.) l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi sulla medesima; trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che sia pervenuta una risposta il contribuente può fare ricorso alla Commissione Tributaria impugnando il silenzio dell’Amministrazione finanziaria. Ev discussa in dottrina la natura giuridica di tale silenzio: se abbia una natura di provvedimento amministrativo (c.d. silenzio rigetto) oppure abbia valore solo processuale come presupposto del ricorso. Nel primo caso la domanda si dovrebbe intendere respinta decorso il termine di 90 giorni con la conseguenza che, ove il contribuente non abbia impugnato il silenzio nel termine di decadenza previsto, decadrebbe definitivamente dal diritto al rimborso. Nel secondo caso il silenzio sarebbe privo di effetti sostanziali, ma si limiterebbe a legittimare la presentazione del ricorso, senza comportare l’estinzione del credito: il ricorso alla Commissione Tributaria potrebbe essere presentato pertanto nel limite decennale di prescrizione.
silenzio del privato: il silenzio, in se´ e per se´ , non ha valore giuridico di tacito consenso (esplicito in questo senso anche l’art. 18, comma 1o, della citata Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale); può assumere un simile valore solo se le circostanze in cui viene osservato o che lo accompagnano sono tali da attribuirgli il significato di comportamento concludente. Così, in particolare, nel caso in cui il soggetto che tace poteva e doveva parlare, per l’obbligo impostogli dall’ordinamento giuridico (incluse in questo le norme che gli impongono di agire secondo buona fede) o assunto per contratto, come nel caso, emblematico, del rinnovo tacito del contratto, derivante dalla mancata disdetta. Altri casi nei quali la stessa legge attribuisce al silenzio valore di consenso sono, in materia di contratti in generale, quello del contratto con obbligazioni del solo proponente: per l’art. 1333, comma 2o, il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. Ulteriori ipotesi sono quella della mancata contestazione, a norma dell’art. 789 c.p.c., del progetto di divisione delle cose comuni; del mancato reclamo, a norma dell’art. 2454 c.c., contro il bilancio di liquidazione della s.p.a.; del mancato diniego di adesione dei creditori alla trasformazione di società , a norma dell’art. 2499, comma 2o, c.c.; del mancato dissenso dei creditori, a norma dell’art. 128 l.fall., alla proposta di concordato fallimentare; casi nei quali la stessa legge si esprime in termini di approvazione tacita del bilancio (art. 2454), di consenso presunto (art. 2499), di non dissenzienti che si ritengono consenzienti (art. 128 l.fall.).
silenzio devolutivo: previsto dalla l. 241/90, art. 17. In caso di mancata tempestiva pronuncia da parte dell’organo chiamato a partecipare al procedimento per esprimere valutazioni di carattere tecnico, l’autorità precedente è legittimata a rivolgersi ad altro organo di pari competenza. Si aggiunge l’art. 3 bis del d.l. 163/95, conv. in l. 273/95. Il proponente l’istanza, decorso il termine previsto ex art. 2, l. 241/90 per la conclusione del procedimento, inutilmente, cioè nell’inerzia del responsabile del procedimento, può rivolgersi al dirigente generale dell’unità responsabile che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni. Chiamato silenzio silenzio perche´ comporta l’attribuzione della competenza a procedere con emissione di provvedimento espresso ad altra autorità . Sono previste sanzioni disciplinari a carico del responsabile inerte che si rende inadempiente alla prestazione lavorativa.
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