Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Sigilli



apposizione dei sigilli: si tratta di un procedimento di giurisdizione volontaria che ha finalità cautelari e conservative in rapporto a beni e documenti di una aperta successione. Lo scopo è quello di conservare provvisoriamente i beni facenti parte di un asse ereditario. All’sigilli sigilli provvede, con l’ausilio del cancelliere, il pretore o il giudice di pace (nei comuni dove non esiste la pretura, e vi sia urgenza di provvedere). La competenza territoriale spetta al giudice del luogo dell’aperta successione, ma anche al giudice del luogo in cui si trovano i beni e/o i documenti. Tutte le disposizioni relative al procedimento de quo sono applicabili in ogni altro caso in cui si debbano apporre o rimuovere sigilli, salvo che la legge disponga altrimenti. Un’applicazione diretta, in particolare, si riscontra nel fallimento. (G.R. Stufler).

sigilli dello Stato: la contraffazione del sigillo, detto anche grande sigillo dello Stato (affidato al Ministro Guardasigilli per essere apposto sugli originali delle leggi e degli atti del Governo), o l’uso di tale sigillo contraffatto da altri, integra una condotta criminosa punita molto severamente dall’art. 467 c.p..

pubblici sigilli: ai fini della tutela penale al sigillo dello Stato sono equiparati: i sigilli di enti pubblici o di pubblici uffici e i sigilli delle Casse di risparmio. La contraffazione e l’uso di questi sigilli integra il reato di cui all’art. 468 c.p.. Si sostiene anche che nella fattispecie in esame rientri la materiale falsificazione di una patente di guida, realizzata mediante la sottrazione dello stampato all’ufficio della motorizzazione civile.

rimozione dei sigilli: viene disposta con decreto dal pretore su ricorso di uno o più soggetti legittimati a chiedere l’apposizione. La sigilli sigilli può essere ordinata anche ex officio negli stessi casi previsti per l’apposizione d’ufficio. (G.R. Stufler).


Siepi      |      Silenzio


 
.