Enciclopedia giuridica

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Avviamento

Ev , in senso economico, l’attitudine di un complesso aziendale a produrre un reddito (v.), o, in altri termini, la sua capacità di profitto: corrisponde alla probabilità di conseguire nell’esercizio di un’attività , che abbia come strumento un complesso di beni utili diversi dalla somma di quelli conseguibili attraverso l’utilizzazione isolata di ciascun componente del complesso. Si dice avviamento in senso oggettivo quello intrinseco all’organizzazione aziendale: l’acquirente dell’azienda lo consegue automaticamente, per il solo fatto di avere acquistato l’azienda. L’avviamento soggettivo dipende, invece, dalle doti personali dell’imprenditore: dal rapporto di fiducia che lega i consumatori a quel dato imprenditore, dalla conoscenza che questi ha delle loro abitudini e dei loro gusti, dalla sua capacità di attirare la clientela. L’avviamento soggettivo non può essere acquistato dall’acquirente per il solo fatto di avere acquistato l’azienda: occorre che l’alienante si astenga, per un certo periodo, dal fare concorrenza all’acquirente dell’azienda. Per questo la legge impone all’alienante di astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa, che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta (art. 2557 c.c.). Nel caso di usufrutto o di affitto di azienda il divieto di concorrenza vale solo per la durata dell’usufrutto o dell’affitto (art. 2557, comma 4o, c.c.). Per la restante disciplina dell’avviamento v. divieto di concorrenza. Il valore dell’avviamento in senso oggettivo corrisponde alla capitalizzazione del profitto: chi acquista un’azienda paga, oltre al valore netto patrimoniale, una somma ulteriore a titolo di avviamento. L’avviamento è , giuridicamente, non un bene a se´ stante, ma una qualità dell’azienda, cioè l’attitudine di questa di procurare profitti all’imprenditore: il valore di avviamento è niente altro che il plus valore dell’azienda avviata. L’avviamento consente, in sintesi, all’imprenditore (v.) di utilizzare come valore di scambio il proprio successo negli affari: egli consegue, come maggior valore dell’azienda, una somma che rappresenta un’entità estranea, a rigore, all’azienda. V. azienda; concorrenza, divieto di avviamento; prezzo dell’avviamento.

avviamento commerciale: è quella parte di avviamento oggettivo determinato dalla localizzazione dell’immobile in cui ha sede l’impresa, immobile che ha funzione, in certo qual modo, di collettore della clientela. L’avviamento avviamento ha rilievo giuridico nel caso in cui l’imprenditore (v.) detenga l’immobile aziendale a titolo di locazione (v.) e che questa cessi per qualsiasi causa diversa dalla volontà del conduttore. Infatti se un contratto di locazione ha ad oggetto immobili adibiti all’esercizio di un’attività industriale, commerciale o artigiana, che abbia rapporti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, alla cessazione della locazione il conduttore ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell’avviamento avviamento nella misura di diciotto mensilità del canone (v.) d’affitto (v.); tale somma si raddoppia se l’immobile viene nuovamente adibito all’esercizio della medesima attività (art. 3435 l. n. 392 del 1978). Il compenso ha natura giuridica di indennità (v.), essendo reintegrazione per equivalente del danno provocato al conduttore per avere il locatore con atto di sfratto distrutto l’avviamento del conduttore. Funzione di tale figura è porre una remora, nei predetti casi, allo sfratto e, nel conflitto tra l’interesse del proprietario dell’immobile ad un maggior canone e l’interesse dell’imprenditore a non aumentare i costi


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