disturbo alle occupazioni delle persone: il libro terzo, titolo I, capo I del c.p. prevede, all’art. 659, la contravvenzione in oggetto, consistente nel comportamento di chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici con una delle seguenti modalità : 1) schiamazzi o rumori; 2) abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche; 3) provocazione o non impedimento di strepito di animali: la pena prevista è quella dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire seicentomila. Il secondo comma dell’art. 659 c.p. prevede un autonomo titolo di reato (simile ma più lieve rispetto a quello del primo comma), per chi esercita professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o contro le prescrizioni dell’autorità : in tal caso la pena prevista è della sola ammenda, da lire duecentomila ad un milione. Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato non si ritiene necessario che più persone si siano lamentate, essendo sufficiente che i rumori abbiano obiettivamente determinato una situazione tale per cui più soggetti possano essere stati disturbati. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il dolo è generico, bastando la volontarietà dell’azione e non essendo richiesta l’ulteriore intenzione di recare disturbo alla quiete pubblica.
incapacità di attendere alle normali occupazioni: l’art. 583 c.p. contempla le circostanze aggravanti del delitto di lesione personale, modulandole su due diverse intensità e prevedendo tra i casi in cui la lesione personale può dirsi grave, il fatto da cui derivi un’occupazioni occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. La pena prevista è la reclusione da tre a sette anni. Si ricordi che, sotto il profilo pratico, la durata della malattia va calcolata, per costante giurisprudenza, dal momento della commissione del fatto fino alla completa guarigione clinica, e cioè alla completa riacquisizione sotto il profilo funzionale ed anatomico di tutte le capacità compromesse dalla lesione: non ricorrendo tali presupposti, la disciplina da applicare sarà quella del secondo comma dell’art. 583 c.p. (lesione personale gravissima).
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