Attività diretta ad inserire nel sistema economicoriciclaggiofinanziario denaro proveniente dalla commissione di reati (denaro sporco) mediante l’occultamento della reale origine dello stesso, e soprattutto il reinvestimento in attività lecite (art. 648 bisriciclaggioter c.p.; l. 19 marzo 1990, n. 55, e la l. 5 luglio 1991, n. 143, recante norme sulla limitazione dell’uso del denaro contante). Il riciclaggio rappresenta la fase terminale dell’attività delle organizzazioni criminali, mediante la quale esse consolidano il ricavato derivante dalla commissione di delitti, quali tra gli altri il traffico di sostanze stupefacenti, sequestri di persone, traffico di armi, estorsioni (v. racket). Nel c.p. descrive due fattispecie di riciclaggio, previste dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. La prima punisce colui che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale condotta costituisce il riciclaggio propriamente detto. La seconda norma punisce chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Quest’ultima condotta non costituisce propriamente riciclaggio, ma individua soltanto una fase, prevalentemente terminale dell’attività di riciclaggio. Si tratta di reati plurioffensivi (v. reato). Gli interessi tutelati sono prevalentemente l’ordine pubblico, l’ordine economico, e in particolare la libertà e correttezza del mercato economico finanziario. Tramite il riciclaggio si immette sul mercato denaro non proveniente da attività di impresa lecita, secondo i normali e leciti canali di finanziamento, utilizzati dagli operatori legittimi, e non è soggetto, ovviamente, a tassazione, creando una condizione particolarmente vantaggiosa per le imprese così finanziate. Ev tutelata altresì l’amministrazione della giustizia, in quanto il riciclaggio ostacola l’individuazione della provenienza del denaro e quindi degli autori dei delitti dai quali il denaro deriva. Il denaro deve provenire da delitto non colposo, al quale colui che ricicla non ha partecipato. Se il riciclaggio è compiuto nell’esercizio di un’attività professionale (bancaria, intermediazione mobiliare ecc.), la pena è aggravata. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo, ossia coscienza e volontà di realizzare la condotta criminosa, con la consapevolezza della provenienza del denaro.
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