tasse aeronautiche: trattasi dei c.d. diritti aeroportuali ovvero di tutte le prestazioni di carattere pecuniario esclusive del campo della navigazione aerea. Comprendono le tasse dovute per il movimento degli aeromobili, le tasse sulle operazioni di sbarco e imbarco merci e passeggeri e la tassa per il servizio di assistenza ai voli (v. tassa, tasse per il servizio di assistenza ai voli).
tasse giudiziarie: sono i corrispettivi che i cittadini sono chiamati a pagare allo Stato nel corso del procedimento in cui chiedono giustizia. Entrambe le parti in causa sono chiamate a pagare le spese giudiziarie, ma attraverso la condanna alle spese la parte condannata è obbligata a rimborsare le spese che la parte vittoriosa ha incontrato per il procedimento. Le tasse tasse vengono riscosse mediante l’istituto del bollo, l’imposta di bollo (v.) e/o la registrazione. Un regime fiscale di particolare favore è previsto per il processo del lavoro. Sono soggette, oltre che al bollo, anche a registrazione tutte le sentenze definitive. L’osservanza delle norme fiscali è garantita dalla collaborazione dei giudici e dei cancellieri che sono corresponsabili per il pagamento delle varie tasse tasse.
tasse marittime: trattasi di tutte le forme di imposizione relative ai mezzi nautici impiegati secondo la loro destinazione entro gli specchi d’acqua demaniali o, comunque, in località ove le autorità nazionali esercitino attribuzioni in materia marittima. Sono forme di imposizione ricollegate al generico godimento delle utilità offerte all’esercizio della navigazione e, pertanto, ricomprendono i tributi relativi all’esercizio della nave, all’imbarco e sbarco delle merci ed alle operazioni svolte in porti, spiagge e rade (rinvio alle rispettive voci). Da tale categoria è invece escluso il regime tributario della nave in genere e quello dell’armatoretasseimprenditore nonche´ le imposizioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e per l’abilitazione alla nautica da diporto trattandosi di tasse che non hanno un’attinenza diretta con la navigazione.
tasse scolastiche ed universitarie: sono i corrispettivi che vengono pagati per il servizio del pubblico insegnamento. Dubbia è peraltro la qualificazione delle stesse come tasse perche´ il cittadino non è completamente libero nella scelta di fruire o meno del servizio offerto dallo Stato. Infatti per tutta la durata della scuola dell’obbligo il cittadino è obbligato alla frequenza delle istituzioni scolastiche e, quindi, alla corresponsione delle varie tasse. Anche la scuola privata non può essere ininterrottamente seguita senza rivolgersi a quella pubblica presso cui devono essere sostenuti taluni esami di ammissione e licenza e per i quali devono pagarsi le relative tasse. Nella categoria delle tasse scolastiche possono includersi la tassa di immatricolazione o di iscrizione, la tassa annuale di frequenza, la tassa per l’ammissione agli esami, la tassa di diploma, tassa di laurea, la tassa per il rilascio di diploma o licenza, la tassa di laboratorio e la tassa per i servizi integrativi. Fra le tasse scolastiche non rientrano, invece, i prezzi pubblici che vengono corrisposti per l’ingresso in musei, gallerie, pinacoteche ecc.. Si tratta infatti di un servizio pubblico necessario per l’istruzione, ma non di cui non è obbligatorio fruire.
tasse sugli autoveicoli: si tratta della pluralità di prelievi (addizionale sulla tassa di circolazione, tassa regionale di circolazione, sovrattassa annuale e tassa speciale per autoveicoli e autovetture adibiti al trasporto promiscuo) a cui sono assoggettati gli autoveicoli per effetto della loro iscrizione nel pubblico registro automobilistico. Al pagamento sono tenuti quanti alla scadenza del termine utile per il versamento risultano proprietari in base alle trascrizioni nel pubblico registro. I proprietari di ciclomotori sono invece tenuti al pagamento della tassa solo per i periodi in cui gli stessi vengano utilizzati. Esenzioni sono previste per gli autoveicoli iscritti nei registri di auto d’epoca. Inoltre la perdita di possesso dell’autoveicolo dovuta a forza maggiore, fatto del terzo o provvedimento dell’autorità giudiziaria o della P.A. fanno venir meno l’obbligo di pagamento se le circostanze vengono annotate nel pubblico registro. La cancellazione di tale annotazione, che comporta il decorrere dell’obbligo, deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo. Le violazioni derivanti dal mancato o insufficiente pagamento del tributo sono accertate mediante processo verbale e consistono in una soprattassa commisurata alla tassa evasa ed al successivo pagamento della stessa. In caso di mancato pagamento l’ufficio del registro emette a carico del trasgressore un’ingiunzione di pagamento contro cui può essere proposto ricorso all’Intendente di finanza entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione stessa. Le decisioni dell’Intendente di finanza sono definitive e contro di esse, entro sei mesi dalla notificazione della decisione o dal ricorso in caso di silenzio, può essere proposta l’azione giudiziaria. L’azione dell’amministrazione per il recupero delle tasse e penalità si prescrive in tre anni così come il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. A decorrere dal 1993 sono state attribuite alle Regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, l’intera tassa automobilistica disciplinata dal t.u. 5 febbraio 1953, n. 39, la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel (l. 30 novembre 1976, n. 786) e la tassa speciale per i veicoli alimentati a gpl o gas metano (l. 21 luglio 1984, n. 362); tali tributi assumono inoltre, rispettivamente, la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale. Inoltre è stata istituito l’imposta provinciale per l’iscrizione dei veicoli nel P.R.A. dovuta all’atto della prima iscrizione dal soggetto che richiede la formalità. L’imposta deve essere corrisposta contestualmente all’imposta erariale di trascrizione (l. 23 dicembre 1977, n. 952) in misura pari a quest’ultima. Il gettito riscosso dall’Aci è attribuito alla provincia nell’ambito della quale viene eseguita l’iscrizione nel pubblico registro.
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