Sanzione amministrativa determinata dalla legge in una somma fissa corrispondente all’ammontare del tributo dovuto, ovvero ad un multiplo o ad una frazione di esso. Viene irrogata dallo stesso ufficio che applica il tributo e generalmente con lo stesso atto (separati avvisi vengono utilizzati quando ad esempio il tributo sia stato effettivamente versato, ma in ritardo); il relativo diritto si prescrive con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo. Per quanto riguarda la natura giuridica della soprattassa, la dottrina più risalente, argomentando dai criteri di determinazione della soprattassa (commisurata al tributo dovuto), aveva sostenuto che la sanzione in esame dovesse considerarsi quasi un accessorio dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza di condividerne la disciplina, in particolare in materia di privilegi ed interessi moratori. Tale tesi, ancora seguita da parte della giurisprudenza, è superata dalla più recente dottrina, la quale ha sottolineato la differenza tra natura sanzionatoria della soprattassa e natura contributiva del tributo. Attualmente, superata la tesi dottrinale che attribuiva alla soprattassa la funzione di risarcire il fisco del danno derivante dall’omesso o ritardato pagamento dell’imposta dovuta (la funzione risarcitoria si considera attualmente svolta dagli interessi moratori), si tende a riconoscere alla soprattassa prevalentemente natura afflittiva, anche perche´ soprattassa di importo piuttosto elevato sono spesso comminate a fronte di brevi ritardi nel versamento dell’imposta dovuta. Anche con riferimento alle soprattassa, le commissioni tributarie hanno il potere di dichiararne l’inapplicabilità nell’ipotesi in cui la violazione che esse sanzionano sia stata determinata da
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