Le azioni di società (v.) non possono essere emesse per somme inferiori al loro valore nominale (v. azioni di società , valore nominale delle sopraprezzo) (art. 2346 c.c.), a garanzia dell’integrità del capitale sociale (v.). Possono, però, essere emesse per un prezzo superiore al loro valore nominale, detto sopraprezzo. Le somme percepite a titolo di sopraprezzo dalla società non possono essere distribuite agli azionisti fino a quando la riserva legale (v. riserve, sopraprezzo legali) non abbia raggiunto il limite previsto dalla legge (art. 2428 c.c.). Il c.c. impone il sopraprezzo per le ipotesi in cui l’aumento di capitale sociale (v) sia stato deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione: in tal caso, la deliberazione di aumento di capitale determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio sociale (v.) netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell’andamento delle quotazioni dell’ultimo semestre (art. 2441 c.c.). Molti autori giustificano il sopraprezzo con la considerazione che il patrimonio della società può essere di valore più elevato del capitale sociale e che i nuovi azionisti debbono pagare questo maggior valore, forfetariamente determinato dall’assemblea. Nel caso di sopraprezzo su azioni di prima emissione (c.d. sopraprezzo facoltativo), esso non rappresenta che uno strumento di profitto.
sopraprezzo termico: prestazione pecuniaria obbligatoria, istituita dal d.l. n. 162 del 1944 e dal d.l.c.p.s. n. 896 del 1947, che si aggiunge al prezzo normale dell’energia elettrica, per ogni kwh di consumo. Ha lo scopo di assicurare alle imprese distributrici che producono energia elettrica con impianti termoelettrici la copertura dei maggiori costi derivanti dall’impiego dei combustibili. Parte della dottrina e della giurisprudenza riconosce in essa un’entrata privatistica ricollegata al regime vincolistico delle tariffe elettriche, ma la dottrina prevalente riconduce il sopraprezzo sopraprezzo fra le imposte speciali o di scopo.
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