colpa civile: consiste nella mancanza di diligenza, di prudenza, di perizia. Ev , per le obbligazioni che hanno per oggetto una prestazione di mezzi (v.), il fondamento della responsabilità contrattuale (v.); ed è , per regola generale, il fondamento della responsabilità extracontrattuale (v.). L’inadempimento o l’evento dannoso non è voluto, ma è provocato per negligenza, imprudenza o imperizia. Il fatto colposo è , appunto, il comportamento negligente (il giornalista, ad esempio, diffonde una notizia che risulta diffamatoria senza preoccuparsi di controllare la veridicità ) o imprudente (si uccide involontariamente una persona mentre si maneggia per gioco una pistola) o imperito (l’ingegnere sbaglia, per impreparazione, il calcolo del cemento armato e il ponte da lui costruito crolla, provocando la morte dei passanti).
colpa commerciale: nel diritto della navigazione, è la negligenza, imprevidenza o imperizia del comandante della nave e dell’equipaggio nella utilizzazione di questa per il trasporto delle merci. Per il suo rilievo v. armatore. colpa comune: consiste nella violazione dell’obbligo di astenersi da certe attività , se si presentano pericolose, pur essendo lecite, non essendo dall’ordinamento consentito alcun rischio. Il criterio di accertamento è quello della prevedibilità ed evitabilità dell’evento secondo l’agentecolpamodello, ossia l’uomo giudizioso che svolge quel certo tipo di attività in quelle medesime condizioni.
colpa cosciente: si ha quando l’evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dall’agente. Come nel dolo eventuale (v. dolo, colpa eventuale), anche nella colpa colpa il soggetto si rappresenta la possibilità del verificarsi dell’evento. Ma mentre nel primo egli permane nella convinzione che l’evento possa verificarsi, accettandone il rischio, nella seconda ha il preciso convincimento che non si verificherà , non accettando il rischio dell’evento.
colpa del debitore: v. responsabilità , colpa contrattuale.
colpa del terzo: può accadere che un evento dannoso sia il risultato del concorso di un antecedente fatto illecito doloso di un soggetto e di un successivo fatto illecito colposo di un altro soggetto, e che i due fatti illeciti siano tra loro in rapporto tale per cui, senza il comportamento colposo del secondo soggetto, il fatto doloso del primo non avrebbe potuto produrre l’evento dannoso (e, reciprocamente, senza il comportamento doloso del primo, il fatto colposo del secondo non avrebbe avuto modo di estrinsecarsi). Al riguardo è certo che il successivo fatto colposo non interrompe il nesso di causalità fra il fatto doloso e il danno (l’imperizia del chirurgo, sotto i cui ferri muore il ferito da arma da fuoco, non interrompe il rapporto di causalità fra l’azione del feritore e la morte del ferito, e ciò quantunque un intervento chirurgico eseguito con la dovuta perizia avrebbe potuto salvarlo dalla morte); ma restano queste alternative: 1) l’antecedente fatto doloso del primo soggetto assorbe il fatto colposo successivo, escludendo la responsabilità del secondo soggetto verso il terzo danneggiato; 2) gli autori dei due fatti illeciti rispondono in solido verso il terzo danneggiato, salvo il diritto dell’autore del fatto colposo, che sia stato chiamato a risarcire il danno, di essere ripagato dal coautore doloso dell’intero ammontare del risarcimento versato. L’alternativa è , dunque, fra l’assorbimento della colpa entro il dolo del coautore, con esonero da responsabilità dell’autore del fatto colposo, e l’azione di regresso per l’intero del coautore in colpa, escusso dal terzo danneggiato, nei confronti del coautore in dolo. L’assorbimento opera sicuramente nell’ipotesi in cui il successivo comportamento colposo si riveli privo di efficienza causale rispetto all’evento, che risulta dovuto esclusivamente al fatto doloso antecedente. Così, se A manomette una fiala e, per uccidere B, sostituisce al farmaco un veleno, la successiva negligenza del medico, che inietta il veleno a B senza controllare il contenuto della fiala, non può dirsi in rapporto di causalità con l’evento, non essendo l’evento prevedibile da parte del medico come conseguenza della propria colpa. L’assorbimento non ha luogo, invece, quando il soggetto in colpa è in grado di prevedere l’evento dannoso (come il chirurgo che opera maldestramente il ferito); ne´ ha luogo quando la colpa del secondo coautore consista nella violazione di regole di condotta dirette a proteggere contro il pericolo di danno proveniente da terzi. Così risponde verso lo Stato la banca che, con il proprio negligente controllo di operazioni valutarie, ha consentito a residenti di trafugare capitali all’estero. Per questo ordine di casi appare unanime il riconoscimento della responsabilità anche del coautore in colpa; ma questa specifica colpa non è tale da escludere la responsabilità del coautore in dolo, nell’una o nell’altra delle direzioni sopra indicate (verso il danneggiato o verso il coautore in colpa che agisce in regresso per l’intero).
colpa generica: anche in tal caso il criterio della prevedibilità ed evitabilità è insostituibile: nessun rimprovero può muoversi all’agente se il risultato non poteva essere previsto oppure impedito in concreto, cioè in base al parametro relativistico dell’agente modello (modello di soggetto cui l’agente appartiene).
grado della colpa: la colpa può essere colpa lieve (v.) o colpa grave (v.). Il colpa colpa, se grave o lieve, è in linea di principio irrilevante. Acquista rilievo in casi particolari: le clausole di esonero da responsabilità non valgono per la colpa grave; influisce nei rapporti interni fra i coautori dell’illecito, in sede di azione di regresso (art. 2055, comma 2o, c.c.), oltre che ad altri specifici effetti: l’assicuratore non è obbligato, salvo patto contrario, per i sinistri cagionati da colpa grave del contraente o dell’assicurato o del beneficiario (art. 1900, comma 1o, c.c.).
colpa grave: è la grave negligenza o imprudenza o imperizia. V. clausola, colpa di esonero da responsabilità .
colpa lieve: è la lieve negligenza o imprudenza o imperizia. V. clausola, colpa di esonero da responsabilità .
colpa medica: essa è andata meglio delineandosi col passaggio dal più comprensivo orientamento che esigeva la colpa grave ex art. 2236 c.c., a quello, più rigoroso, che richiede tale colpa solo per l’imperizia. In verità , il discorso su di essa va risolto rinviando alla colpa professionale (v.), da rapportare ai diversi modelli di medici dei singoli settori (diagnosi, terapia, prognosi) e specializzazioni.
colpa nautica: nel diritto della navigazione, è la negligenza, imprudenza e imperizia del comandante della nave e dell’equipaggio nella conduzione e nella manutenzione della nave. Per il suo rilievo v. armatore.
colpa nel diritto penale: è uno dei criteri di imputazione del reato previsti dal codice vigente, non definita da quest’ultimo come concetto ontologicamente autonomo, ma in quanto elemento soggettivo caratterizzante il delitto. A differenza di altri codici, il codice italiano offre una definizione di delitto colposo estensibile anche alle contravvenzioni. Essa non comprende ogni ipotesi di manifestazione colposa, ma prevede solo la c.d. colpa comune. Perciò si tratta di una definizione incompleta, che necessita dell’integrazione di altre norme codicistiche, che singolarmente prevedono diverse specie di comportamenti colposi. Il codice afferma che il delitto è colposo quando manca la volontà dell’evento (v.), ossia quando quest’ultimo si verifica contro l’intenzione del soggetto che ha posto in essere il comportamento che lo ha cagionato. Tale mancanza di volontà nell’agente costituisce il requisito negativo della colpa. Vi sono dei casi però , contemplati dal nostro ordinamento, nei quali l’evento è voluto, ma l’agente risponde per reato colposo. In tali casi eccezionali (artt. 55; 59, comma 3o; 47 c.p.) la dottrina tradizionale aveva ravvisato delle ipotesi di colpa impropria rispetto alla definizione codicistica della colpa. La più moderna dottrina invece supera la dissonanza allargando la nozione tradizionale, argomentando che l’essenza della colpa consiste nel rimprovero al soggetto non di avere voluto l’evento bensì di avere agito con leggerezza. Così la colpa è configurabile non solo quando non è voluto l’evento, ma anche quando il soggetto, pur avendo voluto l’evento, non si sia rappresentato un qualsiasi altro elemento positivo o negativo. Il secondo requisito, oggettivo, della colpa è la inosservanza delle regole di condotta che il legislatore ha stabilito a tutela di beni particolari, dirette perciò a prevenire gli eventi dannosi involontari, orientando i comportamenti umani in modo non e meno pericoloso. Le regole di condotta possono essere scritte cioè cristallizzate in leggi, regolamenti, discipline, ordini, oppure non scritte, quali sono le regole sociali, prasseologiche, di diligenza, di prudenza e di perizia. Ne sono destinatari specifiche categorie di soggetti in ragione dei tipi di attività svolte. Esse vanno individuate alla base del criterio, oggettivo, di prevedibilità ed evitabilità secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore. Quanto al contenuto, esse possono concretizzarsi, a seconda dei tipi di attività , in un obbligo di astenersi dall’attività , in un obbligo di adottare misure cautelari, in un obbligo di informarsi, in un obbligo di controllo. Terzo requisito della colpa è quello, soggettivo, della imputabilità o rimproverabilità del fatto colposo all’agente.
onere della prova della colpa: l’colpa colpa o del dolo del danneggiante incombe sul danneggiato; e questa costituisce una rilevante differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale: per quella è il debitore che deve provare che la prestazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile; per questa, invece, è il creditore che deve provare la colpa del debitore. Altre differenze attengono al diverso termine di prescrizione delle relative azioni e alla diversa misura del danno risarcibile.
presunzione di colpa del danneggiante: talvolta la colpa del danneggiante, richiesta dall’art. 2043 c.c. come elemento costitutivo del fatto illecito, è presunta dalla legge: così per l’art. 2600, comma 3o, c.c., accertati gli atti di concorrenza sleale, si presume la colpa dell’imprenditore danneggiante. Altre volte la presunzione è di creazione giurisprudenziale, come nel caso della responsabilità del produttore per danno da prodotti; presunzione tuttora operante per i casi nei quali non vale la responsabilità oggettiva ora vigente per il danno da prodotti insicuri (v. responsabilità del produttore) V. anche responsabilità , colpa per danno cagionato da cose; onere, colpa della prova. presunzione di colpa del debitore: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una prestazione di mezzi (v.) la colpa colpa è il fondamento della responsabilità del debitore. Tuttavia, la giurisprudenza presume la colpa del debitore in una serie di casi: il mancato raggiungimento del risultato sperato fa presumere la colpa del medico quando si tratta di un intervento di routine, che nella normalità dei casi fa raggiungere il risultato; il banchiere che paga un assegno falsificato si presume in colpa, salvo che non provi l’eccezionale destrezza del falsario. V. responsabilità contrattuale.
colpa professionale: è la negligenza, imprudenza o imperizia in cui incorra il debitore di una prestazione inerente all’esercizio di una attività professionale. In tal caso non si ha riguardo alla diligenza, prudenza, perizia del buon padre di famiglia, ossia dell’uomo medio, ma vale il principio per cui, se la prestazione del debitore inerisce all’esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2o, c.c.). Così al banchiere è richiesta dalla giurisprudenza la diligenza dell’accorto banchiere, non quella dell’uomo medio; ed analoghi criteri valgono per gli esercenti le professioni intellettuali. La colpa colpa è , normalmente, una colpa presunta (v. presunzione di colpa). V. anche mandatario, diligenza del colpa.
colpa professionale (o speciale): essa riguarda specificamente le attività giuridicamente autorizzate perche´ socialmente utili, pur se per natura rischiose. La colpa colpa presuppone l’inosservanza di regole di condotta impositive dell’obbligo di adottare misure cautelari, idonee a contenere i rischi entro i limiti socialmente tollerabili. Essa richiede non solo la prevedibilità ed evitabilità , ma anche il superamento del rischio consentito, che si ha appunto quando tali norme cautelari non sono osservate. prova della colpa: v. onere della prova della colpa; clausola, colpa di esonero da responsabilità .
responsabilità senza colpa: v. responsabilità , colpa oggettiva.
colpa specifica: riguardo a tale forma di colpa è da respingersi la tesi che vede la colpa generica come colpa in concreto, da accertarsi rispetto ai singoli casi, e la colpa colpa come colpa presunta, che come tale può mascherare una responsabilità oggettiva occulta, in quanto ogni violazione di legge darebbe vita sic et simpliciter ad una responsabilità per colpa. In senso contrario è inevitabile rilevare il contrasto che tale teorizzazione manifesta nei confronti del dettato codicistico che contrappone la responsabilità colposa e quella oggettiva. Si deve allora concludere che ontologicamente non vi è differenza tra colpa generica e colpa colpa. Occorre precisare che la colpa colpa scaturisce dalla inosservanza non di qualsiasi norma scritta, ma solo di quelle norme dirette non a reprimere bensì a prevenire eventi dannosi. Tali norme possono essere extrapenali o anche penali purche´ cautelari nel senso suddetto. Rispetto all’accertamento, è controverso se anche in tal caso è necessario fare riferimento al caso concreto oppure se basti accertare la inosservanza della regola cautelare scritta (già concepita e costruita in rapporto all’agente modello e dunque già comprensiva della prevedibilità ed evitabilità in concreto) e la riconducibilità dell’evento cagionato al tipo di evento, che tale regola intende prevenire.
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