Ev colui che assume l’esercizio di una nave (art. 265 c. nav.), cioè chi la utilizza per la navigazione. Può essere il proprietario oppure un detentore che ha ricevuto la nave in usufrutto o in locazione. L’armatore ha l’onere di trascrivere, presso il registro di iscrizione della nave, una dichiarazione di armatore (v.), indicante le generalità di questo, gli elementi di individuazione della nave e il proprietario, se è persona diversa dall’armatore. In mancanza si presume armatore, fino a prova contraria, il proprietario. All’armatore spetta la nomina del comandante che può , in qualunque momento, dispensare dal comando; è responsabile verso i terzi delle obbligazioni contratte dal comandante per i bisogni della nave o dei fatti illeciti commessi dal comandante o dall’equipaggio. Egli gode, salvo i casi di suo dolo o colpa grave, del beneficio della limitazione della responsabilità per i debiti sorti in occasione del viaggio per una somma pari al valore della nave, cui vanno aggiunti i proventi che il viaggio gli procura. L’armatore può , se la massa dei debiti supera tale somma, depositare la somma a disposizione dei creditori, oppure, in mancanza, l’autorità giudiziaria farà vendere all’incanto la nave e provvederà a recuperare i proventi del viaggio per soddisfare, con il ricavato, i creditori.
assicurazione della responsabilità civile dell’armatore: v. assicurazione, armatore della responsabilità civile dell’armatore.
limitazione del debito dell’armatore: per le obbligazioni insorte in occasione di un viaggio, fatta eccezione per quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore, a norma dell’art. 275 c.nav., può richiedere la limitazione del proprio debito limitandolo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Tuttavia, la responsabilità dell’armatore non può essere limitata al di sotto di un quinto del valore della nave all’inizio del viaggio. Se al momento della richiesta di limitazione il valore della nave è superiore ai due quinti del valore che la nave aveva all’inizio del viaggio, il debito può essere limitato ai due quinti del valore iniziale. La procedura di limitazione è una procedura concorsuale con caratteristiche simili alla procedura fallimentare ed è suddivisa i tre fasi. Una prima fase, a carattere preliminare, va dalla domanda di limitazione sino alla sentenza di apertura; la seconda fase mira al controllo di esercizio del potere di limitazione e la terza fase è volta all’attuazione della par condicio creditorum. A livello internazionale la materia è regolamentata dalla Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, non ratificata dall’Italia. Con tale convenzione si è esteso il beneficio della limitazione anche al noleggiatore, al soccorritore e ad ogni persona dei cui atti costoro sono responsabili, nonche´ agli assicuratori della responsabilità .
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