divieto di replica in Cassazione: nell’udienza di discussione di fronte alla Corte terminata l’esposizione dei fatti da parte del relatore e svolte le difese dagli avvocati delle parti il p.m. espone le sue conclusioni; contro queste non sono ammesse repliche da parte degli avvocati, che possono, però, presentare brevi osservazioni scritte sul loro contenuto.
memoria di replica: v. memorie.
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