Consistono nella/e soluzione/i che ciascuna delle parti, ivi compreso il pubblico ministero (v.), formula, sotto il profilo logico e giuridico, sulla base degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della propria domanda, e quindi nella precisa e compiuta formulazione della stessa, nell’ambito dell’atto di citazione (v.), della comparsa di costituzione e risposta (v. comparsa, conclusioni di costituzione e risposta), e della comparsa di intervento (v. comparsa, conclusioni di intervento); le conclusioni possono subire modificazioni, previa autorizzazione del giudice, nel corso della prima udienza di trattazione della causa, ex art. 183 c.p.c.; le conclusioni vanno nuovamente ed integralmente formulate all’udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., nei limiti di quelle già formulate negli atti introduttivi del giudizio, ed eventualmente modificate ex art. 183 c.p.c..
precisazione delle conclusioni: trattasi della precisa, integrale e definitiva formulazione delle conclusioni ad opera delle parti, anche sulla base delle risultanze istruttorie relative ai vari mezzi di prova assunti nel corso della trattazione della causa. La conclusioni conclusioni viene effettuata nell’ambito di una apposita udienza, che si tiene dinanzi al giudice al termine della fase istruttoria, cui segue l’assegnazione della causa a sentenza da parte dello stesso, e quindi la rimessione delle parti dinanzi al collegio (v.). La mancata conclusioni conclusioni o l’assenza all’udienza di precisazione comporta la conferma delle conclusioni precedentemente formulate negli atti introduttivi del giudizio, ed eventualmente modificate ex art. 183 c.p.c., mentre le conclusioni già precisate nel corso del giudizio ma non riproposte all’udienza di conclusioni conclusioni, si intendono rinunciate.
Conclave | | | Concordato |