Enciclopedia giuridica

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Commercio con l’estero



commercio con l’estero competenze amministrative: per commercio estero si intende lo scambio di beni e servizi tra soggetti appartenenti a Stati diversi. La materia è regolata dalla legge in vario modo: con la normazione valutaria, per disciplinare il sistema dei pagamenti internazionali, con la normazione che disciplina gli scambi commerciali esteri e con la normazione doganalecommercio con l’esterotributaria, con cui vengono fissate le tariffe per le merci oggetto di scambio. Particolare importanza è attribuita alla disciplina amministrativa, che è costituita dall’insieme di disposizioni particolari che regolano le operazioni di esportazione e di importazione delle merci mediante un sistema di divieti ed autorizzazioni rilasciate dagli organi di governo del settore. Per le esportazioni, vige il principio generale, desunto dalla normativa comunitaria (art. 1 reg. Cee n. 2603 del 20 dicembre 1969), della libertà dello scambio, non solo tra gli Stati dell’Unione europea ma anche tra questi e i Paesi terzi con i quali le esportazioni non sono soggette a restrizioni quantitative e qualitative. Tuttavia, in virtù di apposite clausole di salvaguardia stabilite dalle stesse norme comunitarie, il Ministero del commercio con l’estero può intervenire per disciplinare lo scambio di determinate categorie di merci che figurano in un apposito elenco (c.d. tabella EXPORT), sottoponendo la loro esportazione al rilascio, da parte del Ministero delle finanze, di una licenza particolare valida sei mesi. Per le merci che non rientrano nella tabella EXPORT, l’esportazione è consentita in via automatica, in base alla sola presentazione ai competenti uffici doganali della documentazione valutaria e della dichiarazione doganale. L’importazione, invece, è soggetta a diversi regimi che tengono conto della qualità o della quantità della merce e del paese estero di provenienza: a) regime a dogana: l’importazione è consentita in base ad una autorizzazione avente carattere generale, rilasciata con decreto del Ministro del commercio con l’estero, con la quale si stabilisce che, in ragione della qualità o della provenienza della merce, le operazioni avvengano direttamente alle dogane, previa presentazione delle previste dichiarazioni doganali e valutarie. Tale regime è quello previsto per le importazioni che avvengono all’interno dei confini comunitari; b) regime a licenza: le importazioni sono consentite subordinatamente ad una autorizzazione particolare rilasciata dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del commercio con l’estero, in relazione alla provenienza delle merci da alcuni paesi ovvero in relazione a determinate merci per le quali si voglia attuare un regime protezionistico stabilito dai regolamenti comunitari; c) regime a dogana controllata: è caratterizzato dalla apposizione di un vincolo quantitativo relativo alla quantità o al valore della merce. All’importatore che ha previamente ottenuto dall’amministrazione l’autorizzazione particolare che tiene conto dei contingenti quantitativi di merce, la cui determinazione compete al Ministero del commercio con l’estero, sono consentite le operazioni direttamente agli uffici doganali fino alla concorrenza del tetto di quantità o del valore prefissato; d) regime con nullacommercio con l’esteroosta ICE: tale sistema consente di contemperare quello precedentemente considerato. L’operatore che, in base alla fissazione del vincolo quantitativo, voglia evitare che, al momento dell’arrivo della merce, il contingente possa risultare esaurito, deve prenotare la merce in arrivo, tema di esecuzione dei programmi di importazione, di esportazione e di disciplina delle operazioni relative, nelle quali interviene con atti aventi la forma di decreti ministeriali e con autorizzazioni particolari rilasciate agli operatori. In tali casi, il ministero provvede allo studio e all’iniziativa dei provvedimenti in tema di divieti economici e politici di importazione e di esportazione che sono emanati di concerto con il Ministero delle finanze e importazione ed esportazione e vari comitati tecnici, istituiti con decreti ministeriali relativamente ai vari rami merceologici, anch’essi aventi funzioni meramente consultive. In collegamento con il commercio con l’estero commercio con l’estero opera l’Istituto nazionale per il commercio con l’estero, ICE, ente pubblico la cui funzione principale è quella di promuovere, agevolare e sviluppare il commercio italiano con l’estero. L’ICE gode di piena autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria, dipendendo dal ministero solo funzionalmente.


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