Enciclopedia giuridica

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Esecuzione forzata

La responsabilità patrimoniale del debitore è , fondamentalmente, preordinata all’eventualità che, raggiunto il tempo per l’adempimento, il debitore non esegua la prestazione dovuta. In tal caso il debito si traduce in responsabilità : il creditore potrà procedere alla esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, e così far valere la responsabilità cui l’art. 2740 c.c. assoggetta i suoi beni presenti e futuri. Ma questa traduzione del debito in responsabilità non è conseguenza necessaria dell’inadempimento (v.); e l’esecuzione forzata non è sempre mezzo di realizzazione della responsabilità . L’esecuzione forzata potrà essere esecuzione forzata in forma generica o in forma specifica: si tratterà di esecuzione forzata in forma generica se il credito ha per oggetto a consegna di una somma di danaro, che il creditore realizzerà in forma coattiva sul patrimonio del debitore, facendo eseguire il pignoramento (v.) e la vendita forzata (v.) di un suo bene (alle forme processuali fanno riferimento gli artt. 2910 – 29 c.c.) e, quindi, soddisfacendo il suo credito sul ricavato della vendita. Se non è adempiuta, invece, una obbligazione di consegnare una cosa determinata o una obbligazione di fare o di non fare, il creditore potrà procedere alla esecuzione forzata in forma specifica della prestazione (nelle forme processuali di cui agli artt. 2930 – 33 c.c.), ossia ottenere per provvedimento del giudice la prestazione che il debitore non ha eseguito spontaneamente, e così l’ufficiale giudiziario preleverà presso il debitore le cose che questi si è rifiutato di consegnare e le consegnerà al creditore; un terzo incaricato dal giudice eseguirà la prestazione di fare, con spese a carico del debitore, oppure distruggerà le cose costruite in violazione dell’obbligazione di non fare, sempre con spese a carico del debitore. Anche l’obbligazione di contrattare è , a norma dell’art. 2932 c.c., suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica: la parte adempiente può ottenere, nei confronti dell’inadempiente, una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Orbene, l’esecuzione forzata in forma specifica è mezzo di realizzazione coattiva del debito, non della responsabilità: il creditore consegue, e sia pure coattivamente, la medesima prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Se poi l’esecuzione forzata in forma specifica non è possibile (ad esempio, perche´ la prestazione di fare è infungibile, oppure perche´ è perita la cosa che, per contratto preliminare, ci si era obbligati a trasferire), il creditore potrà avvalersi solo della esecuzione forzata in forma generica: l’inadempimento determinerà , a carico del debitore, l’obbligazione di risarcire il danno (art. 1218 c.c.) e, dunque, di corrispondere una somma di danaro, per la cui realizzazione coattiva varrà quanto prima detto. Anche l’esecuzione forzata in forma specifica può , peraltro, comportare una ulteriore esecuzione forzata in forma generica: per l’obbligazione di rimborsare le spese della esecuzione forzata in forma specifica, e del risarcimento del danno per il ritardo. V. anche debito, esecuzione forzata e responsabilità .

esecuzione forzata del contratto preliminare: v. esecuzione forzata dell’obbligo di concludere un contratto; contratto, esecuzione forzata preliminare.

esecuzione forzata dell’obbligo di concludere un contratto: l’art. 2932 c.c. è applicabile ad ogni obbligo a contrarre, anche se non derivante da un contratto preliminare, come emerge dall’art. 1706, comma 2o, c.c., relativo all’obbligo del mandatario senza rappresentanza di ritrasferire al mandante le cose acquistate per suo conto, e come è ormai ammesso dalla giurisprudenza, oltre che per considerare i limiti all’applicazione della norma, impliciti nella formula legislativa qualora sia possibile o non sia escluso dal titolo. La formula allude anzitutto alla possibilità sostanziale: l’art. 2932 c.c. non è applicabile ai contratti che si perfezionano con la consegna della cosa; non è applicabile quando venga fatto valere, quale fonte dell’obbligo di contrarre, un atto che contenga un accordo solo parziale e rimetta a future trattative la definizione degli elementi mancanti. Ma allude anche alla possibilità processuale: così la domanda formulata ex art. 2932 c.c. resta paralizzata dalla riconvenzionale avversaria di risoluzione del preliminare per inadempimento; come può essere preclusa dalla presenza, nel contratto preliminare di una clausola risolutiva espressa. Resta ancora da esaminare la posizione che la sentenza resa ex art. 2932 c.c. assume nell’ambito delle sentenze costitutive di cui all’art. 2908 c.c. ed al confronto di altri provvedimenti giurisdizionali che, come il decreto del giudice dell’esecuzione ex art. 586 c.p.c., attuano il trasferimento coattivo di diritti. La vendita forzata non è vendita in senso tecnico: essa è in tutto regolata dalle norme specifiche. Per contro, la sentenza che, a norma dell’art. 2932 c.c., produce gli effetti del contratto non concluso, dando esecuzione forzata in forma specifica all’obbligo di concludere un contratto, si limita a sostituire la pronuncia del giudice al consenso mancante della parte inadempiente: il contratto così perfezionato, produce gli effetti propri di un contratto secondo le norme generali sui contratti e secondo quelle dello specifico tipo contrattuale in questione. Non risulteranno applicabili le norme che presuppongono la formazione volontaria del vincolo contrattuale e in particolare quelle sulla rescissione del contratto (v. rescissione, esecuzione forzata del contratto); si applicheranno, invece, quelle che attengono al rapporto contrattuale, incluse le norme sulla risoluzione (v. risoluzione del contratto). L’art. 2932 c.c. è collocato nel campo dedicato all’esecuzione forzata e nella sezione relativa alla esecuzione forzata in forma specifica. Tuttavia la sentenza resa ex art. 2932 c.c. ha sì funzione esecutiva, ma la sua natura resta pur sempre quella di un provvedimento di cognizione, con il quale si risolve una controversia. Perciò anche in sede di arbitrato si può agire per l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di contrarre; anche un lodo arbitrale può , a norma dell’art. 2932 c.c., produrre gli stessi effetti del contratto non concluso.

esecuzione forzata dell’obbligo di consegnare una cosa determinata: v. esecuzione forzata in forma specifica.

esecuzione forzata dell’obbligo di fare: v. esecuzione forzata in forma specifica.

esecuzione forzata dei provvedimenti sull’affidamento della prole: può accadere che il coniuge divorziato (v. divorzio) non affidatario della prole si rifiuti di ottemperare alle disposizioni del tribunale. Prima della riforma si riteneva che il coniuge affidatario potesse fare ricorso alle forme processuali dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio di cose mobili o dell’esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare. Il testo riformato dell’art. 6, comma 10o, l. n. 898 del 1970, esclude la competenza del giudice dell’esecuzione, attribuendo l’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole al giudice di merito, il quale potrà prescegliere le modalità più opportune a seconda delle circostanze, avvalendosi del servizio sociale piuttosto che della forza pubblica, cui farà ricorso solo nei casi estremi.

giudice dell’esecuzione forzata: v. giudice.

esecuzione forzata in forma generica: ricorre quando il credito che si vuole realizzare coattivamente ha per oggetto la consegna di una somma di danaro che il creditore realizzerà in forma coattiva sul patrimonio del debitore, facendo eseguire il pagamento e la vendita forzata di un suo bene (alle forme processuali fanno riferimento gli artt. 2910 – 29 c.c.) e, quindi soddisfacendo il suo credito sul ricavato della vendita. All’esecuzione forzata sui beni del creditore il c.c. dedica alcune norme sugli effetti sostanziali del pignoramento (v.), della vendita forzata (v.), dell’assegnazione forzata (v. assegnazione della cosa pignorata).

esecuzione forzata in forma specifica: se non è adempiuta una obbligazione di consegnare una cosa determinata o una obbligazione di fare o di non fare, il creditore potrà procedere alla esecuzione forzata della prestazione (nelle forme processuali di cui agli artt. 2930 – 33 c.c.), ossia ottenere per provvedimento del giudice la prestazione che il debitore non ha eseguito spontaneamente, e così l’ufficiale giudiziario preleverà presso il debitore le cose che questi si è rifiutato di consegnare e le consegnerà al creditore; un terzo incaricato dal giudice eseguirà la prestazione di fare, con spese a carico del debitore, oppure distruggerà le cose costituite in violazione dell’obbligazione di non fare, sempre con spese a carico del debitore. Anche l’obbligazione di contrattare è , a norma dell’art. 2932 c.c., suscettibile di esecuzione forzata esecuzione forzata: la parte adempiente può ottenere, nei confronti dell’inadempiente, una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Orbene l’esecuzione forzata esecuzione forzata è mezzo di realizzazione coattiva del debito, non della responsabilità : il creditore consegue, e sia pure coattivamente, la medesima prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Se poi l’esecuzione forzata esecuzione forzata non è possibile (ad esempio, perche´ la prestazione di fare è infungibile, oppure perche´ è perita la cosa che, per contratto preliminare, ci si era obbligati a trasferire), il creditore potrà avvalersi solo della esecuzione forzata in forma generica: l’inadempimento determinerà, a carico del debitore, l’obbligazione di risarcire il danno (art. 1218 c.c.) e, dunque, di corrispondere una somma di danaro, per la cui realizzazione coattiva varrà quanto prima detto. Anche l’esecuzione forzata esecuzione forzata può , peraltro, comportare una ulteriore esecuzione in forma generica: per l’obbligazione di rimborsare le spese della esecuzione forzata esecuzione forzata, e del risarcimento del danno per il ritardo. Per l’esecuzione forzata esecuzione forzata dell’obbligo di consegnare una cosa determinata e degli obblighi di fare gli artt. 2930 e 2931 si limitano a rinviare al c.p.c.. Per l’esecuzione forzata esecuzione forzata degli obblighi di non fare l’art. 2933 c.c. indica il risultato dell’esecuzione forzata, la distruzione a spese dell’obbligato di ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo, e pone un limite all’esecuzione forzata esecuzione forzata, dato dalla salvaguardia dell’economia nazionale, correntemente intesa dalla giurisprudenza con riferimento alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza; onde il limite non impedisce la distruzione di edifici ad uso abitativo, pur in presenza della crisi degli alloggi. Le tre norme hanno posto, tuttavia, un problema sostanziale, che consiste nel chiarire se gli obblighi, la cui violazione consente l’esecuzione forzata esecuzione forzata, siano solo quelli imposti dal rispetto dell’altrui diritto reale o, comunque, assoluto o se vengano in considerazione, invece, anche gli inadempimenti od obbligazioni di fonte contrattuale. Seguendo la più riduttiva concezione dell’esecuzione forzata esecuzione forzata si dovrebbe dire che l’esecuzione forzata per consegna o rilascio è ammessa quando l’adempimento dell’obbligo di dare è invocato dal proprietario, come quando questi abbia esercitato nei confronti del possessore dell’azione di rivendicazione; oppure quando, anche se l’obbligo di dare si basa su un contratto, esso è pur sempre invocato dal proprietario della cosa, come quando il compratore agisce per l’adempimento di una vendita, pretendendo la consegna di cosa che, per l’effetto reale del contratto, è già di sua proprietà ; oppure quando è invocato dal locatore, che esige la restituzione della cosa locata al termine della locazione; e non anche quando sia richiesto dal conduttore, che esiga dal locatore la consegna della cosa locatagli. Si dovrebbe concludere che la riduzione in pristino, quale esecuzione forzata esecuzione forzata dell’obbligo di non fare, è ammessa quando sia chiesta dal proprietario, il cui vicino abbia ad esempio violato, nel costruire sul proprio fondo, le distanze legali; oppure quando è chiesta dal titolare di una servitù di non edificare nei confronti del proprietario del fondo servente che, in violazione della servitù , abbia edificato; oppure che la eliminazione degli effetti, che l’art. 2599 c.c. consente per il caso di accertati atti di concorrenza sleale, si giustifichi perche´ la concorrenza sleale ha leso un diritto assoluto dell’imprenditore, quale la libertà di iniziativa economica, e non anche quando sia stato violato un patto di non concorrenza, ossia una obbligazione contrattuale di non fare, il creditore altro rimedio non avendo in tal caso se non l’azione per il risarcimento del danno. Simili visioni riduttive, elaborate in sede processualistica e, in particolare, da Satta, appaiono contraddette dal sistema del diritto sostanziale. Fino a qual punto si spinga la tutela giurisdizionale dei diritti per esecuzione forzata esecuzione forzata degli obblighi contrattuali è rivelato dall’art. 2932 c.c., che ammette la più ardua forma di esecuzione forzata esecuzione forzata, quella che ha per oggetto una dovuta, ma non espressa, dichiarazione di volontà . Si consideri inoltre: a) quanto all’obbligazione di consegnare, sono talvolta previste forme particolari di esecuzione forzata esecuzione forzata, come per il caso di inadempimento, da parte del venditore, dell’obbligazione di consegnare cose mobili fungibili. Qui, trattandosi di vendita di genere, il compratore può, a norma dell’art. 1516 c.c., far acquistare le cose, a spese del venditore e a mezzo di persona autorizzata (agenti di cambio, mediatori) o, in mancanza, a mezzo di un ufficiale giudiziario. La cosiddetta compera in danno del venditore non è , in senso tecnico, esecuzione forzata esecuzione forzata dell’obbligo di consegnare perche´ l’esecuzione coattiva non ha per oggetto, come prevede l’art. 2930 c.c., la consegna di cosa determinata, ne´ le forme dell’esecuzione coattiva seguono le modalità processuali dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio (notifica del titolo esecutivo e del precetto ecc.). Pur tuttavia è una particolare forma di esecuzione forzata, prevista a tutela di un diritto di credito e non di un diritto reale. Ev legittimo argomentare che, se modalità speciali di esecuzione forzata esecuzione forzata si rendono necessarie quando l’obbligazione di dare ha per oggetto cose di genere, nulla vieta di fare ricorso alle ordinarie modalità processuali quando si tratti di consegnare cosa determinata. L’art. 1516 c.c. è , insomma, l’indice rivelatore di un sistema che ammette l’esecuzione forzata esecuzione forzata anche a tutela di diritti di credito; b) forme speciali di attuazione del credito ad una prestazione di fare sono quelle che danno luogo all’adozione di un provvedimento giurisdizionale non esecutivo, ma di volontaria giurisdizione. Così, se non viene adempiuto dagli amministratori l’obbligo di convocare l’assemblea su richiesta della minoranza, l’assemblea è convocata con decreto del presidente del tribunale (art. 2367, comma 2o, c.c.). Qui un provvedimento di volontaria giurisdizione dà attuazione al diritto dei soci di minoranza di fronte all’inadempimento degli amministratori. Sono, ancora, provvedimenti di volontaria giurisdizione che ovviano all’inerzia dei soggetti obbligati quelli con i quali il tribunale ordina la vendita delle azioni non alienate dagli amministratori (art. 2359 bis, comma 3o, c.c.) o dispone la riduzione del capitale sociale (art. 2446, comma 2o, c.c.). Da queste norme si può argomentare che l’inattuazione di obblighi di fare trova rimedio giurisdizionale anche in ipotesi estreme, quali quelle ora indicate, nelle quali il provvedimento giurisdizionale adottato nelle forme del procedimento camerale si rende necessario per le particolarità del caso, incluse fra queste l’urgenza di ovviare all’inadempimento dei soggetti obbligati. Ma il sistema appare nettamente orientato per l’attuazione coattiva degli obblighi di fare; là dove il caso non presenti particolarità che abbiano raccomandato modalità diverse di attuazione coattiva, ben potranno trovare applicazione le ordinarie modalità processuali dell’esecuzione forzata esecuzione forzata. Sono suscettibili di esecuzione forzata esecuzione forzata non solo gli obblighi di fare che abbiano per oggetto un’opera materiale (ai quali soli sembra fare riferimento l’art. 612 c.p.c.), ma anche quelli che riguardino il compimento di atti giuridici (v.). Il caso, poc’anzi ricordato, della convocazione giudiziaria dell’assemblea mostra come anche il compimento di atti giuridici sia suscettibile di esecuzione coattiva: ed è del resto, giurisprudenza risalente che la procedura di esecuzione forzata esecuzione forzata possa essere attivata in caso di inadempimento dell’obbligo di rendiconto. Altri casi: se gli amministratori di una società di capitali si rifiutano di iscrivere nel libro dei soci l’acquirente delle azioni e delle quote, violando il diritto ad esso riconosciuto dagli artt. 2023, comma 3o, e 2479, comma 3o, c.c., il pretore potrà , a norma dell’art. 612, comma 2o, c.p.c., designare la persona (in particolare, un notaio) che provvederà all’iscrizione. Altrettanto accadrà nel caso in cui l’acquirente di un titolo all’ordine si imbatta nel rifiuto dell’alienante di apporre la girata sul titolo. Non è certo immaginabile che l’acquirente, per munirsi di titolo esecutivo, debba attendere una sentenza che gli riconosca il suo diritto all’iscrizione o alla girata. Alla sentenza, di cui fa parola l’art. 612, comma 1o, c.p.c., è equiparato, ormai senza discussione, il provvedimento d’urgenza ottenuto ex art. 700 c.p.c.. Ed è , normalmente un provvedimento d’urgenza il titolo esecutivo in base al quale, in materia di concorrenza sleale o di obblighi contrattuali di non concorrenza, si procede alla eliminazione degli effetti degli atti di concorrenza inibiti. Un limite all’applicazione dell’art. 2931 c.c., quando si tratta di obbligazioni da contratto, è piuttosto costituito dall’infungibilità della prestazione di fare, che fa venire meno l’interesse del creditore alla prestazione eseguita da persona diversa da quella da lui scelta. Nella procedura esecutiva regolata dall’art. 612 c.p.c. è il pretore che designa le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera; e la norma presuppone l’indifferenza della identità di coloro che vi provvederanno, scelti dal pretore in ragione delle qualità professionali richieste per il compimento di quelle date prestazioni. Se il proprietario del fondo servente non provvede ad eseguire le opere cui è tenuto a norma dell’art. 1069 o dell’art. 1091 c.c., il proprietario del fondo dominante potrà fare ricorso all’esecuzione forzata esecuzione forzata degli obblighi di fare: è per lui indifferente che l’esecutore delle opere sia scelto dal proprietario del fondo servente oppure dal pretore, giacche´ in nessun caso ha il diritto di sceglierlo. Ma di fronte all’accertato inadempimento dell’appaltatore o del prestatore d’opera o del mandatario il committente o il mandante non promuoveranno, ne´ saranno tenuti a promuovere, la procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c.; non chiederanno, ne´ saranno tenuti a chiedere, al pretore di designare l’esecutore dell’opera o dell’atto giuridico. Essi avranno diritto di conferire ad altri, da loro scelti, l’incarico rimasto inadempiuto, agendo per danni nei confronti dell’originario contraente inadempiente ed includendo nel danno l’eventuale maggiore spesa affrontata. Altro limite, questa volta nell’interesse dell’obbligato, è rinvenibile nei casi in cui l’esecuzione forzata esecuzione forzata dell’obbligo di fare comporti una coercizione dell’obbligato, lesiva di suoi diritti della personalità (v.) o, comunque, di sue libertà garantite. Così non si può manu militari strappare un bambino dalle braccia della madre (come pure in passato si è fatto), per dare esecuzione ad un provvedimento di affidamento della prole o ad un provvedimento di affidamento di minori in stato di (morale) abbandono ad istituti di protezione dell’infanzia. Del pari, il datore di lavoro potrà sempre optare per il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento del dipendente ed evitare, a questo modo, di eseguire l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, pronunciato dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, attesa l’incoercibilità della libertà di organizzazione dell’impresa, espressione delle libertà di iniziativa economica. V. anche esecuzione forzata dell’obbligo di concludere un contratto.


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