Costituisce il presupposto necessario ed indefettibile per dare inizio a qualunque tipo di procedimento di esecuzione forzata. In base all’art. 474 c.p.c., hanno natura di titolo esecutivo (in senso sostanziale) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, le cambiali e gli altri titoli di credito, gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale limitatamente alle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro in essi contenute. Il titolo esecutivo deve necessariamente fare riferimento ad un diritto certo (la cui esistenza non può più essere messa in dubbio), liquido (esattamente determinato nel suo ammontare), ed esigibile (non sottoposto a termine, o condizione o controprestazione). Il documento nel quale il titolo esecutivo in senso sostanziale risulta consacrato dà luogo al titolo esecutivo in senso documentale. Con specifico riferimento ai provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, vanno ricordati il decreto ingiuntivo (v. ingiunzione) non opposto, l’atto di licenza o di sfratto convalidato, i provvedimenti possessori e quelli cautelari, il verbale di conciliazione (v.), le pronunce degli arbitri rese esecutive dal pretore (v.), le sentenze dei giudici e degli arbitri stranieri delibate (v. sentenza nel processo civile). L’efficacia del titolo esecutivo è estesa anche contro gli eredi del defunto, ex art. 477 c.p.c., ma solo nell’ambito della successione a titolo universale. Una volta ottenuto il titolo esecutivo munito della formula esecutiva (v.), per poter dare inizio al procedimento di esecuzione forzata (v.), sarà necessario notificarlo al debitore prima del precetto (v.), od unitamente al medesimo.
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