Enciclopedia giuridica

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Volontaria giurisdizione

Ev l’attività sotto la cui denominazione si riuniscono in primo luogo i decreti di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., emanati dal pretore, per lo più in veste di giudice tutelare, e dal tribunale. I provvedimenti possono consistere in conferimenti, ablazioni o reintegre di status (artt. 330, 332, 334 c.c.), in un ordine (art. 2330 c.c.), in una autorizzazione (art. 54 c.c.), in una omologazione (art. 158 c.c.). Avverso tali decreti (a parte l’azione di annullamento in sede contenziosa) è ammesso il reclamo al giudice di secondo grado (art. 739 c.p.c.), oppure la revoca e la modifica da parte dello stesso giudice autore del provvedimento (art. 742 c.p.c.): rilevano i vizi attinenti alla carenza di elementi costitutivi dell’atto, oppure vizi di legittimità e di opportunità , analogamente agli atti amministrativi. I provvedimenti de quibus costituiscono un’autonoma categoria che differisce sia dai provvedimenti di giurisdizione civile, sia da quelli amministrativi. Rispetto ai primi manca la lesione del diritto sostanziale e quindi non hanno una funzione repressiva rivolta alla applicazione di sanzioni, bensì una funzione di controllo preventivo tesa alla realizzazione di un interesse pubblico; rispetto ai secondi sono annullabili dal giudice ordinario, rilevando però i soli vizi di legittimità e non quelli di merito. Ai decreti in esame vanno affiancati altri atti non riconducibili ne´ alla giurisdizione in senso proprio, ne´ alla amministrazione: si tratta principalmente delle sentenze d’interdizione, d’inabilitazione, di dichiarazione di assenza e di morte presunta; dei provvedimenti del processo di divisione e di liberazione delle ipoteche. .


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