Enciclopedia giuridica

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Volontariato



attività di volontariato: la l. 11 agosto 1991, n. 266 (cosiddetta leggevolontariatoquadro sul volontariato), considera volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte (v. organizzazioni di volontariato), senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 2, comma 1o, l. n. 266 del 1991). L’volontariato volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse (art. 2, comma 2o, l. n. 266 del 1991). La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte (art. 2, comma 3o, l. n. 266 del 1991). V. anche organizzazioni di volontariato.

organizzazioni di volontariato: la l. 11 agosto 1991, n. 266 (cosiddetta leggevolontariatoquadro sul volontariato), ha previsto una disciplina organica per le volontariato. Sono considerate volontariato gli organismi liberamente costituiti al fine di svolgere attività di volontariato (v.), che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art. 3, comma 1o, l. n. 266 del 1991). Le volontariato volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico (art. 3, comma 2o, l. n. 266 del 1991). Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto delle volontariato volontariato, oltre a quanto prescritto per le diverse forme che l’organizzazione assume, devono essere espressamente previsti: 1) l’assenza di fini di lucro; 2) la democraticità della struttura; 3) l’elettività delle cariche associative; 4) la gratuità delle cariche associative; 5) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 6) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; 7) i diritti e gli obblighi degli aderenti; 8) l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonche´ le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti (art. 3, comma 4o, l. n. 266 del 1991). Le volontariato volontariato possono assumere lavoratori dipendenti (v. lavoro, volontariato subordinato) o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo (v. lavoro, volontariato autonomo) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta (art. 3, comma 4o, l. n. 266 del 1991). Le volontariato volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) contributi degli aderenti; b) contributi dei privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (art. 5, comma 1o, l. n. 266 del 1991). La l. n. 266 del 1991 introduce un’importante deroga in materia di acquisti di beni da parte delle associazioni (v. associazione, acquisti dell’ volontariato): le volontariato volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri delle volontariato, possono acquistare beni mobili registrati (v. beni, volontariato mobili registrati) e beni immobili (v. beni, volontariato immobili) occorrenti per lo svolgimento dell’attività ; possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del c.c., accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto (art. 5, comma 2o, l. n. 266 del 1991). Tali beni sono intestati alle volontariato volontariato alle quali sono dichiarati applicabili gli artt. 2659 e 2660 c.c. in materia di trascrizione (art. 5, comma 3o, l. n. 266 del 1991). In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle volontariato volontariato ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre volontariato volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del c.c. (art. 5, comma 4o, l. n. 266 del 1991). La predetta legge prevede inoltre la possibilità che le volontariato volontariato stipulino delle convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici (art. 7); una serie di agevolazioni fiscali per le volontariato volontariato (art. 8); i criteri ed i principi cui devono uniformarsi le leggi regionali e delle province autonome in materia di volontariato (art. 10); l’istituzione di un osservatorio nazionale per il volontariato con finalità di censimento, promozione, pubblicità , sviluppo, sostegno e consulenza per le volontariato (art. 12). L’art. 6 della predetta legge prevede anche l’istituzione di un registro delle volontariato volontariato (v. registri delle organizzazioni di), l’iscrizione nel quale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali (art. 6 l. n. 266 del 1991).

registri delle organizzazioni di volontariato: la l. 11 agosto 1991, n. 266 (cosiddetta leggevolontariatoquadro sul volontariato), prevede l’istituzione di volontariato volontariato, la cui disciplina e tenuta è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome (art. 6, comma 1o, l. n. 266 del 1991). L’iscrizione delle organizzazioni di volontariato (v.) nei volontariato è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche´ per stipulare le convenzioni, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, per godere delle agevolazioni in tema di acquisti a titolo gratuito previste dalla l. n. 266 del 1991. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. (art. 6, comma 3o, l. n. 266 del 1991). Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. (art. 6, comma 4o, l. cit.). Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Tar, il quale decide in Camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. (art. 6, comma 5o, l. cit.). Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’osservatorio nazionale per il volontariato (art. 6, comma 6o, l. cit.). Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5, comma 1o, con l’indicazione nominativa dei


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