Enciclopedia giuridica

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Ricupero

Ev il salvamento volontario di un bene mobile della navigazione trasformato in relitto navale o aeronautico in forza di un sinistro, al fine di arrestare l’effetto dannoso in corso (artt. 501 – 509, c. nav.; artt. 447 – 464 reg. n. m.). Si differenzia dal semplice ritrovamento (artt. 510 – 513 c. nav.) in quanto in quest’ultimo caso è assente la volontarietà nella operazione rivolta all’individuazione e apprensione del relitto che caratterizza il ricupero. Il ricuperatore ha diritto, entro i limiti del valore delle cose ricuperate, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonche´ ad un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi (art. 503 c. nav.). La determinazione e la ripartizione del compenso vengono effettuate ai sensi degli artt. 492, 494, 496 c. nav.. .


Ricorso straordinario al Capo dello Stato      |      Ricusazione


 
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