Enciclopedia giuridica

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Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio di carattere generale, utilizzabile a prescindere dal fatto di essere previsto da specifiche norme disciplinato dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199. Ha carattere alternativo, rispetto al ricorso giurisdizionale e può essere esperito per la tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi contro atti definitivi. Con il ricorso straordinario al Capo dello Stato possono essere denunciati solo vizi di legittimità e non di merito. Può essere rivolto al solo Presidente della Repubblica, ad eccezione del ricorso al Presidente della regione siciliana per gli atti amministrativi adottati dalla regione Sicilia.

decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato: la decisione, che può essere di natura interlocutoria o definitiva e deve contenere i motivi della pronuncia, è adottata mediante d.p.r. su proposta dell’autorità competente all’istruzione del ricorso e all’acquisizione del parere del Consiglio di Stato (v.), obbligatorio ma non vincolante, essendo possibile disattendere il parere previa motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. Il d.p.r. che decide il ricorso straordinario al Capo dello Stato è atto amministrativo con contenuto decisorio ed è soggetto, in quanto tale, alla registrazione della Corte dei conti (v.), ma avverso la stessa decisione non è ammissibile l’impugnazione davanti al giudice amministrativo, salvo che per vizi in procedendo; è comunque prevista la revocazione per i casi elencati nell’art. 395 c.p.c.. La decisione produce gli stessi effetti del giudicato, poiche´ vincola tanto l’amministrazione che i privati, ma non avendo natura giurisdizionale non ammette, in caso di inadempimento della P.A., l’esperibilità del giudizio di ottemperanza (v.). In caso di non accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’atto diviene inoppugnabile ed è impedita la possibilità di ulteriori impugnative.

oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato: il ricorso straordinario al Capo dello Stato è ammissibile solo avverso atti amministrativi definitivi, cioè non suscettibili di ricorso gerarchico o in opposizione. Viene proposto entro centoventi giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento ed è presentato al ministero competente per materia ovvero presso l’autorità che ha adottato l’atto impugnato. Non sono impugnabili mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato tutti quegli atti che siano oggetto esclusivo, in quanto riservati per legge, di esame da parte del giudice ordinario o amministrativo.


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