Ev la deliberazione assunta dall’assemblea di società di capitali, di una cooperativa e di una mutua assicuratrice. Essa ha ad oggetto, se è espressione dell’ assemblea ordinaria (v.) (art. 2364, comma 1o, c.c.): 1) l’approvazione del bilancio di esercizio; 2) la nomina degli amministratori, sindaci e del presidente del collegio sindacale; 3) il compenso di questi, se non è determinato nell’atto costitutivo; 4) la deliberazione in merito ad altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori; 5) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L’oggetto di una deliberazione assembleare di assemblea straordinaria può essere (art. 2365 c.c.): a) la modificazione dell’atto costitutivo; b) l’emissione di obbligazioni; c) la nomina e i poteri dei liquidatori. La deliberazione assembleare deve risultare dal processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e, se si tratta di assemblea straordinaria (v.), deve essere redatto dal notaio. La giurisprudenza ritiene che il verbale attenga alla forma della deliberazione assembleare, e non soltanto alla sua documentazione; ritiene, altresì, che si tratti di forma prescritta a pena di nullità . (v. deliberazione, documentazione della deliberazione assembleare).
deliberazione assembleare annullabile: è la deliberazione assembleare contraria a norma di legge o dell’atto costitutivo. Ev considerata tale anche la deliberazione assembleare presa dalla maggioranza per realizzare un proprio interesse extrasociale (v. abuso, deliberazione assembleare del diritto di voto; conflitto di interessi, deliberazione assembleare del socio). La deliberazione assembleare può essere impugnata dagli amministratori (v.), dai sindaci (v.), dai soci assenti o dissenzienti; le deliberazione assembleare di assemblea ordinaria (v.) possono essere assunte dai soci con diritto di voto limitato (v. azione di società a voto limitato) (art. 2377, comma 2o c.c.). La deliberazione assembleare è impugnata con atto di citazione proposta di fronte al tribunale del luogo dove la società ha sede (art. 2378, comma 1o, c.c.), entro tre mesi dalla data della stessa, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (v.), entro tre mesi da tale iscrizione. L’impugnazione della deliberazione assembleare non sospende, in linea di principio, l’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata; la sospensione può essere concessa dal presidente del tribunale se ricorrono gravi motivi, sentiti gli amministratori e i sindaci (art. 2378, comma 4o, c.c.). Tutte le impugnazioni della stessa deliberazione assembleare devono essere riunite e decise con una unica sentenza (art. 2378, comma 3o, c.c.). L’annullamento della deliberazione assembleare toglie ogni effetto alla stessa nei riguardi dei soci, ma non ha effetto nei riguardi dei diritti acquistati in buona fede dai terzi, in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione (art. 2377, comma 3o, c.c.). Gli amministratori devono prendere ogni provvedimento conseguente alla declaratoria di annullamento della deliberazione assembleare. L’annullamento della stessa non può aver luogo se la deliberazione assembleare impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo (art. 2377, comma 4o, c.c.) o, indipendentemente da una sua sostituzione, se è revocata dall’assemblea.
deliberazione assembleare con oggetto illecito: v. deliberazione assembleare nulla; oggetto del contratto, deliberazione assembleare illecito.
deliberazione assembleare con oggetto impossibile: v. deliberazione assembleare nulla; oggetto del contratto, deliberazione assembleare impossibile.
deliberazione assembleare di proroga del termine della società: è la deliberazione assembleare avente ad oggetto la proroga del termine di durata, previsto dall’atto costitutivo, di una società di capitali (v.) o di una società mutualistica (v.). La deliberazione assembleare deliberazione assembleare deve essere anteriore alla scadenza del termine. Una proroga deliberata in epoca successiva appare preclusa dall’art. 2451 c.c., anche se la giurisprudenza ammette che una società di capitali o mutualistica possa essere prorogata anche in fase di liquidazione, purche´ la relativa deliberazione assembleare sia stata adottata dai soci all’unanimità.
esecuzione della deliberazione assembleare: agli amministratori spetta, in via esclusiva, di dare deliberazione assembleare deliberazione assembleare assunta dall’assemblea con valida deliberazione. Tale competenza è esclusa solo nel caso in cui gli amministratori si trovino in conflitto di interesse con la società in rapporto ad una data deliberazione assembleare e nel caso in cui l’assemblea abbia deliberato, a norma dell’art. 2393 c.c., l’azione di responsabilità contro gli amministratori stessi. V. azione, deliberazione assembleare di responsabilità .
impugnazione di deliberazione assembleare: v. deliberazione assembleare annullabile; deliberazione assembleare nulla.
deliberazione assembleare inesistente: figura di creazione giurisprudenziale che identifica la deliberazione assembleare in cui manchino gli elementi di identificazione del concetto stesso di deliberazione assembleare. La categoria è stata pensata per sottrarre la deliberazione assembleare priva del minimo requisito legislativamente necessario per la deliberazione assembleare o frutto di gravi abusi alle norme relative all’annullamento della deliberazione assembleare, con l’effetto di rendere l’azione di impugnazione imprescrittibile, e non più sottratta al breve termine di prescrizione di tre mesi (art. 2377, comma 2o, c.c.). Sono state considerate inesistenti le seguenti deliberazioni: a) la deliberazione assembleare presa dalla maggioranza di capitale all’insaputa della minoranza, senza previa convocazione dell’assemblea e senza che la minoranza, quindi, fosse posta in grado di intervenire o di impugnare la deliberazione assembleare a termini di legge; b) la deliberazione assembleare presa dall’assemblea totalitaria alla quale non aveva partecipato il collegio sindacale ( v.); c) la deliberazione assembleare presa da un’ assemblea (v.) regolarmente convocata alla quale non hanno potuto partecipare, per materiale impossibilità , tutti i soci; d) la deliberazione assembleare presa con il voto determinante di persone non legittimate alla partecipazione all’assemblea e al voto, come un non socio o un socio apparente; e) la deliberazione assembleare presa con un numero insufficiente di voti per effetto di un errore di calcolo. V. anche contratto, deliberazione assembleare inesistente.
invalidità della deliberazione assembleare: v. deliberazione assembleare annullabile; deliberazione assembleare nulla.
deliberazione assembleare nulla: è la deliberazione assembleare che ha un oggetto impossibile o illecito ed è sottoposta alle norme generali sulla nullità dei contratti (art. 2379 c.c.). Pertanto l’azione spetta a chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice ed è imprescrittibile. La deliberazione assembleare non è nulla, ma solo annullabile, quando il suo oggetto, lecito in se´ considerato, abbia un contenuto illecito. La ragione della comminatoria della nullità per la deliberazione assembleare con oggetto impossibile o illecito risiede nella circostanza che chiunque può rendersi conto della illiceità o impossibilità e può , quindi, guardarsi dal fare affidamento sulla responsabilità della società per gli atti posti in essere dagli amministratori in esecuzione della deliberazione assembleare. La Cassazione considera nulla la deliberazione assembleare che approvi un bilancio (v.) che violi il principio di verità , ossia un bilancio falso oppure un bilancio a tal punto oscuro da rendere inconoscibile la situazione economica e patrimoniale della società .
revoca della deliberazione assembleare: è la deliberazione assembleare con cui l’assemblea decide di destituire di ogni effetto una precedente deliberazione assembleare. Se quest’ultima era passibile di azione di annullamento (v. deliberazione assembleare annullabile), questa non può più esercitarsi. Si è discusso in dottrina se sia revocabile una impugnata deliberazione assembleare di distribuzione dell’utile, o se la revoca incontri ostacolo nel diritto al dividendo acquistato dai soci in base alla precedente deliberazione assembleare. La recente dottrina ritiene che l’ostacolo dei diritti acquisiti valga per la revoca o la sostituzione delle deliberazioni in genere, ma non valga per il caso di deliberazione assembleare annullabile: la deliberazione assembleare di revoca trova causa, infatti, nell’annullabilità della deliberazione assembleare precedente e, perciò , travolge, al pari della sentenza di annullamento, i diritti che la deliberazione assembleare annullabile aveva attribuito ai soci.
sospensione della deliberazione assembleare impugnata: v. deliberazione assembleare annullabile.
verbale della deliberazione assembleare: v. documentazione della deliberazione assembleare.
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