Ev l’utile risultante dal bilancio ed effettivamente ripartito tra i soci di una società di capitali (v.) e di una società mutualistica (v.). La decisione in merito all’effettiva ripartizione degli utili spetta all’assemblea ordinaria dei soci (art. 2433 c.c.): pertanto al singolo azionista non è dalla legge riconosciuto un diritto soggettivo individuale alla percezione degli utili di bilancio. Tale diritto nasce solo in seguito alla deliberazione assembleare che disponga la distribuzione degli utili e nella misura in cui l’assemblea l’abbia disposta. A tale regola fanno eccezione le azioni di società di risparmio (v.), ai possessori delle quali è riconosciuto il diritto alla percezione annua di un dividendo minimo, pari almeno al cinque per cento del valore nominale delle azioni.
acconti sul dividendo: sono gli utili maturati da una società di capitali dei quali l’assemblea decide la distribuzione prima della fine dell’esercizio in cui sono stati maturati. Condizioni per la distribuzione di tali acconti sono: a) che si tratti di società il cui bilancio è assoggettato per legge a certificazione (art. 2433, comma 2o, c.c.); b) la distribuzione di acconti deve essere consentita dall’atto costitutivo (art. 2433 bis, comma 2o, c.c.); c) il bilancio dell’esercizio precedente deve essere già stato certificato ed approvato (art. 2433 bis, comma 2o, c.c.); d) da esso non devono risultare perdite relative all’esercizio o agli esercizi precedenti (art. 2433 bis, comma 3o, c.c.); e) gli amministratori devono redigere un prospetto contabile ed una relazione, dai quali risulti che la situazione della società consente la distribuzione di acconti (art. 2433 bis, comma 5o, c.c.). L’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente cui devono essere tolte le somme destinate a riserva per legge o per disposizione statutaria, e quello delle riserve disponibili (art. 2433 bis, comma 4o, c.c.). Il rispetto di queste prescrizioni rende irripetibili gli acconti derogati in caso di successivo accertamento della inesistenza degli utili di periodo, se i soci li hanno riscossi in buona fede (art. 2433 bis, comma 7o, c.c.).
imposta sul dividendo: il regime impositivo del dividendo va analizzato da un duplice punto di vista: come sistema impositivo vero e proprio e come mezzo per evitare fenomeni di doppia imposizione. Sotto quest’ultimo punto di vista l’imposizione degli utili societari non realizza una duplicazione d’imposta poiche´ per le società di capitali la doppia imposizione è evitata attraverso l’adozione del credito d’imposta in virtù del quale l’imposta a carico della società viene accreditata al socio al dividendo ai fini della determinazione dell’imponibile per il socio con diritto al rimborso di eventuali eccedenze. Per le società di persone, invece, il reddito della società viene immediatamente imputato al socio pro quota indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione (principio di trasparenza). Per quanto riguarda il sistema impositivo vero e proprio i dividendi costituiscono reddito di capitale e su di essi operata, da parte della società emittente, una ritenuta a titolo d’acconto del 10% (art. 27 d.p.r. n. 600 del 1973). La ritenuta è del 30%, ma a titolo d’imposta, sugli utili spettanti a persone fisiche non residendi, a società o enti esenti da Irpeg ed a società e enti di cui alla lettera d dell’art. 2 del d.p.r. n. 598 del 1973 (art. 27, comma 3o, d.p.r. n. 600 del 1973). I dividendi distribuiti dalle società di persone o di capitali ai soci sono esclusi da Ilor in quanto essa è già corrisposta dalla società o ente.
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