invalidità della deliberazione consiliare: le deliberazioni del consiglio di amministrazione (v.) di società che violino una norma di legge o una clausola dell’atto costitutivo non sono soggette, in linea di principio, ad azioni di nullità o annullabilità ne´ da parte degli amministratori assenti o dissenzienti, ne´ da parte dei sindaci, ne´ da parte dei soci, ne´ da parte dei terzi interessati. L’azione di annullamento è ammessa nella sola ipotesi della deliberazione consiliare presa con voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi con la società (v. conflitto di interessi, deliberazione consiliare tra amministratore e società ). Tale deliberazione consiliare può essere impugnata entro tre mesi dalla sua data da parte degli amministratori assenti o dissenzienti o dai sindaci. La giurisprudenza ritiene tuttavia che le deliberazioni che violino diritti dei soci possano essere da costoro impugnate in applicazione analogica degli artt. 2377 e 2379 c.c..
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