Ev la società nella quale non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione (art. 2546, comma 3o, c.c.). Tale organismo, dotato di personalità giuridica, (art. 2546, comma 1o, c.c.), è finalizzato a procurare ai soci l’assicurazione (v.) dei rischi a cui sono esposti a condizioni più favorevoli di quelle offerte dalle società speculative: essa è dunque una società mutualistica (v. mutualità , scopo di mutua assicuratrice), tendente a far realizzare ai propri soci un risparmio di spesa. Ciò spiega l’analogia con le società cooperative, delle quali condivide la causa e, conseguentemente, la disciplina, in quanto compatibile con la sua natura (art. 2547 c.c.). Nella mutua assicuratrice l’aspetto sociale del contratto e quello assicurativo sono necessariamente e intimamente compenetrati: non si può essere soci senza essere assicurati. Pertanto, la dottrina si è divisa in merito alla natura di questo organismo: a) alcuni autori ritengono che si tratti di società , particolarmente caratterizzata dal suo oggetto, l’assicurazione; b) altri ritengono che si tratti di due contratti tra loro collegati, uno di società e l’altro di assicurazione, uno dei quali prevale sull’altro. La dottrina più recente ritiene che si tratti di società , analoga alle società cooperative (v.), nelle quali si realizza un modello di mutualità pura (v. mutualità , mutua assicuratrice pura). Si applicano alla mutua assicuratrice le norme del contratto di assicurazione (art. 1884 c.c.), in quanto compatibili con la sua natura. La mutua assicuratrice è soggetta tanto ai controlli amministrativi stabiliti per le società cooperative art. 2542 c.c. e realizzati dal Ministro del lavoro, quanto a quelli stabiliti per le imprese di assicurazione, realizzati dal Ministro per l’industria e il commercio e dall’Isvap (v.). I soci assicurati sono tenuti al pagamento di somme di danaro che hanno la duplice natura di conferimenti sociali e di premi di assicurazione (v. premi di assicurazione): i contributi possono essere fissi o variabili, e possono essere imposti dalla società solo entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo (v.). Questo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità assicurative, costituiti con speciali contributi che attribuiscono a chi li eroga, perciò stesso, socio assicurato o meno, la qualità di socio sovventore (art. 2548, comma 1o, c.c.). I diritti amministrativi dei soci sovventori sono i seguenti: 1) l’atto costitutivo può attribuire loro più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’entità del conferimento (art. 2548, comma 2o, c.c.); 2) i voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati (art. 2548, comma 3o, c.c.); 3) i soci sovventori possono essere nominati amministratori (v.), ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati (art. 2548, comma 4o, c.c.). Il conferimento dei soci sovventori non ha carattere mutualistico in se´ , ma lucrativo: essi effettuano un mero conferimento di capitale, dal quale si ripromettono di ritrarre utili. Sulla natura di tali soci, sussistono divergenze in dottrina: a) alcuni autori sostengono che esistono due distinti contratti, uno di società e l’altro di assicurazione, per cui il rapporto dei soci sovventori si giustificherebbe per il fatto che essi hanno stipulato il solo contratto di società; b) alcuni ritengono che la mutua assicuratrice sia un contratto misto di società e di assicurazioni. La dottrina più recente ritiene che la mutua assicuratrice sia una società con causa complessa, della quale non fa parte solo lo scambio di prestazioni, ma tutto il meccanismo che lo rende possibile, compreso il fondo di garanzia. Pertanto, i soci sovventori concludono lo stesso contratto che concludono i soci assicurati, pur con diversi connotati. Si discute se la mutua assicuratrice possa assicurare terzi: la dottrina più recente ritiene che ciò sia possibile, essendo necessario che il socio (non sovventore) sia assicurato, ma non viceversa.
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