Enciclopedia giuridica

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Immobilizzazioni

Voce che indica, nel bilancio (v.) di una società di capitali (v.), di una cooperativa (v. società cooperativa) o di una mutua assicuratrice (v.), gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (art. 2424 bis, comma 1o, c.c.). Si tratta delle entità patrimoniali stabilmente destinate all’esercizio dell’impresa sociale. Il codice prevede tre specie di immobilizzazioni: a) le immobilizzazioni immateriali (v.); b) le immobilizzazioni materiali (v.); c) le immobilizzazioni finanziarie (v.). Le partecipazioni in società controllate (v.) o in società collegate (v.) si presumono immobilizzazioni (art. 2424 bis, comma 2o c.c.): si presume che l’assunzione di partecipazioni idonee ad esercitare un’influenza dominante o un’influenza notevole sia fatta per esercitare durevolmente l’influenza conseguita sulla società partecipante, e non per acquistare meri valori di scambio. Ma può accadere che partecipazioni idonee ad assicurare l’influenza dominante o quella notevole siano state acquistate non per gestire, o concorrere a gestire, l’impresa della partecipata, ma solo come valore di scambio, in vista della successiva rivendita. Le immobilizzazioni non possono essere iscritte nello stato patrimoniale (v.) per un valore superiore al prezzo di costo o di produzione (c.d. valore storico) (art. 2426 nn. 1 e 2 c.c.), salvo che il valore attuale delle immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore al valore storico: in tal caso il cespite deve essere iscritto al valore attuale (art. 2426 n. 3 c.c.). Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in società controllate o collegate possono essere valutate anche per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio (v.) della società partecipata (art. 1426 n. 4 c.c.). Non costituisce immobilizzazione il c.d. attivo circolante che è valutato al costo di acquisto o di produzione, oppure al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato se minore (art 2426 n. 9 c.c.).

immobilizzazioni finanziarie: è la categoria di immobilizzazioni comprendente i valori mobiliari che la società ha in portafoglio: titoli di Stato, azioni, obbligazioni, ecc.. Nello stato patrimoniale (v.) devono essere espressamente evidenziate le partecipazioni in società controllate (v.), in società collegate (v.) e in altre società diverse da queste.

immobilizzazioni immateriali: è la categoria di immobilizzazioni che comprende i beni immateriali (v. beni, immobilizzazioni immateriali; invenzione industriale, opere d’ingegno, marchio), nonche´ altre entità non definibili come beni immateriali, quali i costi di impianto, di ampliamento, di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale, la cui iscrivibilità all’attivo dello stato patrimoniale (v.) è giustificato dallo stabile vantaggio che questi costi procurano alle società di capitali (v.).

immobilizzazioni materiali: è la categoria di immobilizzazioni comprendente gli immobili (terreni, fabbricati), nonche´ gli impianti, i macchinari e gli strumenti delle società di capitali (v.).

immobilizzazioni tecniche: v. immobilizzazioni materiali.


Immobili ad uso diverso dall’abitazione      |      Immunità


 
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